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Admin Ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp Content%2Fuploads%2F2013%2F10%2FLa Regione Ristruttura 1300 Case Popolari Sfitte In Toscana

Toscana: la legge regionale sulla casa è in vigore. Tutte le novità. I poteri dei comuni

La Regione Ristruttura 1300 Case Popolari Sfitte In ToscanaFIRENZE – Entra oggi, 24 gennaio, in vigore la nuova leggere regionale sull’edilizia residenziale pubblica. Ecco, nel dettaglio, le novità introdotte. La maggiore efficienza della governance del sistema Erp sarà ottenuta non attraverso la riduzione da 11 a 3 dei Lode, ma tramite una serie di parametri di efficienza che dovranno essere rispettati da tutti i soggetti gestori. Ci sarà un unico contratto di servizio, uguale per tutta la Toscana, che non solo rappresenterà un elemento di equità, ma fisserà per tutti una percentuale degli introiti che sarà destinata alla ristrutturazione degli alloggi.

I Comuni avranno più autonomia. Avranno a disposizione il 40% degli alloggi da assegnare sulla base di graduatorie speciali gestite da loro stessi e potranno anche stabilire una soglia Isee per la decadenza dell’alloggio popolare specifica per il loro territorio ed anche più bassa di quella di 36.151 euro indicata dal testo di legge. Per quanto riguarda la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio popolare, viene introdotta una valutazione patrimoniale dei beni mobili, resa possibile dal sistema ISEE (la soglia fissata è la stessa utilizzata in altri settori pubblici, 36.151,98 €), e resta confermata tra le cause di decadenza l’accertamento della proprietà immobiliari, anche in altre regioni o in altri Stati.

I canoni di locazione non subiranno aumenti generalizzati. Le uniche variazioni sono previste saranno:
– premialità per chi risiede in alloggi a bassa efficienza energetica (e quindi paga bollette più alte) rispetto a chi abita in casa
ad alta efficienza energetica (e quindi paga bollette inferiori);

– una maggiorazione del canone di locazione esclusivamente nei casi di appartamenti sottoutilizzati (cioè dove il numero delle persone residenti è inferiore alle potenzialità dell’alloggio) quando il nucleo familiare residente non accetti lo spostamento verso un alloggio di dimensioni più adeguate.

Si introduce inoltre la figura del mediatore sociale e culturale, prevista dalla legge per organizzazione attività volte a evitare possibili conflitti dovuti a differenze culturali all’interno delle comunità residenti negli alloggi Erp. Il mediatore potrà anche essere residente negli alloggi Erp.

Altra novità tra le più significative è la creazione di un sistema di punteggi legato alla residenza dei richiedenti o alla prestazione di
attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell’ambito territoriale di riferimento del bando. Saranno attribuiti 2 punti per un minimo di 10 anni di legame con l’area interessata, 3 punti per 15 anni, 4 punti per 20 anni. Invece per la presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l’assegnazione degli alloggi, oppure per la presenza continuativa del richiedente nell’alloggio autorizzato, saranno previsti 0,50 punti per ogni anno, fino ad massimo di 6 punti.

Viene inoltre eliminato il limite dei punteggi attribuiti per disagio abitativo (abitazioni precarie o inadatte, incidenza del canone sul
reddito, coabitazioni, ecc).

Nel dettaglio, oltre agli investimenti per l’erp, la Regione ha messo a disposizione 18,5 milioni di risorse regionali per il contributo affitti, a fronte dei 6,2 milioni dello Stato; 6,5 milioni di euro di risorse regionali per la morosità incolpevole, ad integrazione dei 16,8 milioni statali; oltre a 27 milioni di risorse statali per le ristrutturazioni.

La legge sarà attuata in tempi rapidi. La Giunta regionale è chiamata entro centottanta giorni ad assumere una deliberazione con cui provvede all’organizzazione di un sistema informativo integrato a livello regionale, per consentire la puntuale conoscenza dei dati inerenti al patrimonio ERP e la determinazione di livelli prestazionali atti a garantire la sostenibilità del sistema (con particolare riferimento alla manutenzione del patrimonio ed ai costi di funzionamento amministrativo).



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