Vitalizi: anche le Regioni dovranno procedere al taglio, lo prevede la legge di bilancio 2019
ROMA – Anche le regioni dovranno procedere al taglio dei vitalizi agli ex consiglieri regionali. Al pari di quanto hanno previsto le due delibere degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato a partire dal 1° gennaio 2019 nei confronti degli ex Deputati e Senatori. Lo prevede un passaggio della legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, co. 965 e ss. della legge 145/2018) con il quale viene imposto alle Regioni di rideterminare in via retroattiva il meccanismo di calcolo dell’assegno anche nei confronti dei soggetti già titolari del vitalizio.
Come noto le Regioni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, sono già state tenute, ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) del Dl 138/2011, ad adeguare i propri ordinamenti prevedendo il passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali con conseguenze di carattere sanzionatorio in caso di mancato adeguamento. La misura è stata successivamente rafforzata dall’articolo 2, co. 1 lettera m) del Dl. 174/2012 con il quale è stato stabilito che il mancato rispetto avrebbe determinato, a decorrere dal 2013, ulteriori riduzioni di trasferimenti erariale a favore delle regioni. Sulla base di tale tessuto normativo sono state quindi approvate da parte delle regioni, previsioni normative volte a superare l’istituto degli assegni “vitalizi” per i consiglieri regionali e a ridisciplinare l’intera materia applicando il sistema contributivo. Tuttavia erano rimasti sostanzialmente fuori dai tagli i soggetti titolari di vitalizio dato che il Dl 174/2012 escludeva dall’ambito di applicazione i “trattamenti già in erogazione” a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge. Per questi soggetti le Regioni hanno provveduto in ordine sparso tramite riduzioni temporanee degli assegni sulla base di aliquote graduate in forma progressiva sulla base dell’entità del trattamento previdenziale.
L’intervento normativo della legge di bilancio per il 2019 incide proprio su questri trattamenti ancora fondati sul più generoso sistema reddituale. Nello specifico l’articolo 1, co. 965 della legge 145/2018 impone alle Regioni di ridefinirne la loro misura in favore di coloro che abbiano rivestito la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale sulla base di criteri e parametri definiti in sede di Conferenza Stato – Regioni entro il 31 marzo 2019 al fine di favorire l’armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome dovranno provvedere in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi, secondo il metodo di calcolo contributivo.
Le Regioni avranno quattro mesi di tempo dall’entrata in vigore della legge di bilancio per adeguarsi (quindi entro il 1° maggio 2019) con le modalità previste dai propri ordinamenti. Nel caso in cui la Regione abbia bisogno di procedere a modifiche statutarie il temine temporale per adeguarsi alla disposizione è di sei mesi dalla medesima data (cioè il 1° luglio 2019). Qualora le Regioni non provvedano entro i termini previsti si applica una sanzione, consistente nella mancata erogazione di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali al netto di quelli destinati al Servizio sanitario nazionale; alle politiche sociali e per le non autosufficienze; al trasporto pubblico locale. La disposizione si applica anche alle regioni nelle quali, al 1° gennaio 2019, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. In tal caso le regioni devono adeguarsi entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.
Entro i 15 giorni successivi all’adempimento, le regioni dovranno documentare la rideterminazione dei trattamenti con una comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. A sua volta, il Dipartimento, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze l’attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. In mancanza scatterà la penalità in termini di riduzione dei trasferimenti erariali.