Firenze: scatta l’obbligo di apporre una targhetta col numero interno degli appartamenti. Lo prevede una legge del 1954
FIRENZE – Quando si dice la tempestività delle pubbliche amministrazioni. In data 22 gennaio ho ricevuto dalla mia cortese amministratrice di condominio la comunicazione che tutti dovremo adeguarci alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, il cui art. 10 prevedeva già da lunga pezza che il Comune provvede alla indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica. Inoltre è previsto che la spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati (…) i quali (…) provvedono alla indicazione della numerazione interna.
Abito a Firenze da quando sono nato e mai avevo avuto sollecitazioni in tal senso dalle varie amministrazioni comunali. Finché il Comune di Firenze non si è deciso a darsi una mossa per la realizzazione di un piano comunale di protezione civile, che prima era stato lasciato alle cure della prefettura. Il Piano Arno per la città, datato 1986, è opera di esperti della protezione civile e della prefettura di Firenze.
L’amministratrice del mio condominio mi avverte adesso (siamo nel 2019) che è necessario adeguarsi alla legge del 1954 citata (dopo soli 65 anni) e a una successiva delibera del Consiglio comunale di Firenze, la n. 68 del 22 dicembre 2014, che hanno imposto a amministratori di condomini e proprietari di appartamenti l’obbligo di apporre all’esterno delle singole unità abitative targhetta riportante il relativo numero di interno, secondo la procedura e il modello allegati alla delibera, al costo di euro 12 + Iva.
Sicuramente è un adempimento necessario, come spiegato nella delibera del Consiglio comunale, per consentire alla protezione civile di prestare sovccorso, in caso di necessità, alle persone più deboli, conoscendone l’esatta e puntuale ubicazione. Ci sono voluti 65 anni per arrivare a questa conclusione, che farà felici i fabbricanti di targhette e numeri civici da apporre all’esterno. Per chi non ottempera ci sono le sanzioni previste dal regolamento di polizia urbana, che prevedono, in generale, il pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00
Per chi ne ha voglia e tempo trascrivo qui di seguito il contenuto degli atti citati, molto istruttivo.
1) ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/12/2014 DELIBERAZIONE N. 2014/C/00068 (PROPOSTA N. 2014/00747) ARGOMENTO N.642
Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.
Considerato che è indispensabile ottimizzare e potenziare i processi operativi del dispositivo di emergenza al verificarsi di eventi calamitosi, al fine di limitare danni diretti alla popolazione e garantire sempre la migliore fruizione dei servizi resi alla cittadinanza attraverso una chiara individuazione dei bisogni con particolare riferimento alle categorie deboli;
Ritenendo fondamentale implementare i supporti informatici contenenti i dati conoscitivi a disposizione dell’Amministrazione Comunale con particolare rifermento alla popolazione residente integrando l’indirizzo di residenza e il numero civico con la numerazione interna, peraltro prevista come obbligo di legge (L.24/12/1954, n.1228, art.10) quale adempimento a carico dei proprietari degli immobili;
Il Consiglio Comunale ha deliberato di modificare, integrandolo, il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 24/07/2008 e s.m.i. inserendo, all’art.10 “Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica”, dopo il comma 7, i commi 8, 9, 10 e 11 con i relativi allegati A e B parti integranti e sostanziali della presente deliberazione come segue:
8 E’ fatto obbligo agli amministratori di condominio di esporre all’esterno dei fabbricati dagli stessi amministrati targa riportante le proprie generalità, il domicilio, il recapito telefonico, il fax e la pec. La targa dovrà essere di dimensioni non inferiori a cm. 15×10 e non superiore a cm. 15×21 di un materiale a scelta tra i seguenti: pietra, marmo, plexiglass, laminato acrilico, resina fenolica, ottone.
9 Gli amministratori che, all’entrata in vigore dell’obbligo di cui al comma 8, abbiano già provveduto, sono tenuti ad uniformarsi all’atto della prima sostituzione della targa.
10 E’ fatto obbligo agli amministratori di condomini e ai singoli proprietari laddove il condominio non sia costituito, apporre all’esterno delle singole unità abitative targhetta riportante il relativo numero di interno, secondo la procedura e il modello allegata (cfr. all.B), delle dimensioni non inferiori a cm. 5 (larghezza)x cm. 7 (altezza).
11 Gli amministratori o i proprietari che, all’entrata in vigore dell’obbligo di cui al comma 10, abbiano già provveduto, sono tenuti ad uniformarsi all’atto della prima sostituzione della targhetta.”