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Pensioni: nuove regole sulle finestre mobili per il 2019

Una lente d’ingrandimento utile e di concreta informazione, che sintetizza un documentato articolo pubblicato sul sito PMI.it in merito alle nuove regole che riguardano le finestre mobili per la pensioni 2019. Eccole qui di seguito.

Finestre Mobili
Il decreto legge 4/2019, quello su Quota 100 e reddito di cittadinanza, ha rispolverato il meccanismo delle cosiddette finestre mobili, che fa slittare la data di prima decorrenza della pensione, rispetto al momento in cui si maturano i requisiti. Questo meccanismo si applica non solo alla Quota 100 e alle pensioni anticipate/agevolate, ma anche alle altre tipologie, con poche esclusioni: vediamo come si applicano le finestre mobili alle diverse tipologie di pensioni.

Precisando che durante il periodo di differimento previsto dalle finestre mobili si può continuare a lavorare, ma anche che non è necessario farlo, se la finestra mobile si è già aperta si possono presentare le dimissioni e fare domanda di pensione e quest’ultima decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per il pubblico impiego però la regola è diversa: chi aderisce alla Quota 100 deve presentare la domanda di collocamento a riposo, comunque, con un preavviso di sei mesi all’amministrazione di appartenenza.

Pensione vecchiaia invalidi
Per la pensione di vecchiaia prevista per gli invalidi non inferiori all’80%, come requisiti,vengono richiesti 61 anni di età (56 le donne), unitamente a 20 anni di contributi, solo per i dipendenti del settore privato. Per questi lavoratori, la finestra mobile è di 12 mesi.

Pensione vecchiaia per non vedenti
La pensione di vecchiaia per non vedenti prevede, come requisiti: 56 anni (51 donne) unitamente a 10 anni di contributi. La finestra mobile è di 12 mesi (18 per gli autonomi). Per i lavoratori non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995, il requisito contributivo è di 5 anni a condizione che l’importo della pensione non risulti inferiore a 1,2 volte il valore dell’assegno sociale. Tale soglia non viene richiesta se il soggetto ha compiuto 65 anni di età.

Pensione vecchiaia salvaguardati
Per i beneficiari di salvaguardie pensionistiche del settore privato che accedono alla pensione di vecchiaia con 66 anni di età (62 anni e 9 mesi le donne), con almeno 20 anni di contributi, la finestra mobile è di 12 mesi, o 18 mesi se la pensione è liquidata a carico di una gestione autonoma.

Pensione anzianità salvaguardati
I beneficiari di salvaguardie pensionistiche accedono alla pensione di anzianità con quorum 98 (almeno 62 anni di età e 35 di contributi, oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall’età). Se prima del 1995 non si sono versati contributi, viene richiesto un valore minimo della pensione non inferiore a 1,2 volte il minimo dell’assegno sociale, salvo il raggiungimento di 65 anni di età. Per questi soggetti la finestra mobile è di 15 mesi, 21 mesi se la pensione è liquidata a carico di una gestione autonoma.

Pensione anzianità con totalizzazione
In caso di accesso alla pensione di anzianità per mezzo dell’istituto della totalizzazione, possibile con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica, la finestra mobile è di 21 mesi.

Pensione vecchiaia con totalizzazione
In caso di accesso alla pensione di vecchiaia con l’istituto della totalizzazione dei contributi, possibile con 66 anni di età e 20 di contributi, la finestra mobile è di 18 mesi.

Pensioni senza finestra mobile
Ricordiamo che il meccanismo delle finestre mobili non si applica:

alla pensione anticipata contributiva per la quale sono richiesti 64 anni di età e 20 anni di contributi effettivi a condizione che l’importo della pensione sia non inferiore a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale;
alla pensione di vecchiaia che si matura con 67 anni di età e 20 anni di contributi (per chi non ha versato contributi prima del 1995 viene aggiunta la condizione che l’importo della pensione sia non inferiore a 1,5 volte il valore dell’assegno sociale);
alla pensione di vecchiaia contributiva che si raggiunge con 71 anni di età e 5 anni di contributi effettivi;
alla pensione di vecchiaia lavori gravosi che si matura con 66 anni e 7 mesi di età, unitamente a 30 anni di contributi (per chi non ha versato contributi prima del 1995 viene aggiunta la condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte il valore dell’assegno sociale);
all’APe volontario, che si raggiunge con 63 anni di età e 20 di contributi, purché non manchino più di 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia;
APe Sociale, che si raggiunge con 63 anni di età e 30 di contributi (36 anni per gli adetti a mansioni gravose)
alla pensione prevista per i lavori usuranti.

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