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Fisco: le regole per ottenere il bonus ristrutturazioni

ROMA – Dal sito PMI.it traiamo interessanti e utili indicazioni in merito alle agevolazioni previste per le ristrutturazioni immobiliari. Le riassumiamo.

La Legge di Bilancio 2019 ha confermato fino al 31 dicembre 2019 gran parte delle agevolazioni fiscali previste per chi effettua interventi di ristrutturazione immobiliare e riqualificazione energetica degli edifici, ma anche per chi acquista arredi per tali unità abitative, chi ne migliora la loro resistenza agli eventi sismici e chi migliora la qualità delle zone verdi. Vediamo in breve quali sono gli adempimenti che consentono di accedere alle detrazioni fiscali, quali sono i documenti da presentare e conservare e quali le scadenze da rispettare.

LIMITI – Fino al 31 dicembre 2019 il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione del 50% di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Il limite annuale riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’IRPEF dovuta per l’anno in questione e non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.

ADEMPIMENTI – Per ottenere le detrazioni fiscali relative al bonus ristrutturazioni e all’Ecobonus è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.

USO PROMISCUO – Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

PAGAMENTI – Per fruire della detrazione fiscale è necessario effettuare i pagamenti, da presentare nella dichiarazione dei redditi, mediante bonifici o bollettini postali parlanti, da cui risultino:

causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
codice fiscale del beneficiario della detrazione;
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità. Sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli Istituti di pagamento.

BONUS MOBILI E GIARDINI – Diversamente, per il Bonus Mobili è sufficiente pagare con bonifico bancario o postale, carta di debito e di credito e presentare la ricevuta nella dichiarazione dei redditi, mentre per il Bonus Verde basta utilizzare strumenti che consentano la tracciabilità dei pagamenti e compilare debitamente il modello 730.

CASI PARTICOLARI – Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio, nel bonifico è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento. Se l’ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).

FINANZIAMENTO LAVORI – Se le spese sostenute sono state pagate tramite finanziamento è possibile richiedere l’agevolazione in presenza degli altri presupposti, a condizione che: 1) la società che concede il finanziamento paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge; 2) il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione. Ai fini della detrazione, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria.

ASL – In tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri lo prevedono, va inviata comunicazione preliminare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio. La comunicazione va inviata con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione.

ENEA – In caso di interventi di ristrutturazione che comportino un concomitante risparmio energetico, è previsto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

SCADENZE – Per gli interventi con data di fine lavori nel 2018, l’invio della documentazione all’Enea va effettuato entro il 1 aprile 2019 attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it. Per gli interventi terminati nel 2019 la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito bonuscasa2019.enea.it. Se la data di fine lavori è compresa tra l’1 gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11 marzo, giorno di messa on line del sito.

FINE LAVORI – Per individuare la data di fine lavori si possono considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

DOCUMENTAZIONE – I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011, ossia la ricevuta del bonifico e le fatture o ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione necessaria, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

Inoltre, il contribuente deve essere in possesso di:

domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;
ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta;
delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;
dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

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