Pg Cassazione: legittimo lo sconto di pena per «tempesta emotiva»
ROMA – La «tempesta emotiva», come elemento della situazione psicologica dell’imputato, concorre assieme ad altri elementi alle concessione delle attenuanti generiche. Per questo, secondo il sostituto procuratore generale della Cassazione Ettore Pedicini, è da rigettare il ricorso della procura generale di Bologna contro la sentenza della Corte d’assise d’appello che ha quasi dimezzato, portando da 30 a 16 anni, la pena a Michele Castaldo per l’omicidio di Olga Matei.
Il caso fece discutere proprio per le motivazioni della sentenza che, a ridosso dell’8 marzo, valorizzava tra gli altri elementi la perizia psichiatrica su Castaldo secondo la quale l’imputato fu preda di una soverchiante tempesta emotiva e passionale dovuta al suo vissuto. Il delitto avvenne a Riccione il 5 ottobre 2016: i due si frequentavano da circa un mese quando l’uomo, in una crisi di gelosia, la strangolò a mani nude e poi tentò il suicidio; un gesto ripetuto anche in carcere, a marzo.