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Fisco e privacy: il Garante pone limiti ai controlli sulle fatture elettroniche

In base al Decreto Fiscale n. 124/2019, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza potranno controllare tutti i dati delle fatture elettroniche. I dati fiscali contenuti nelle fatture elettroniche saranno utilizzati per controlli, analisi del rischio e assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria. Il Decreto Fiscale sancisce, tra l’altro, la possibilità di accedere a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione. Ma secondo il Garante della privacy tale novità si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità. In una memoria trasmessa il 5 novembre 2019 alla commissione Finanze, il Garante della privacy ha infatti affermato che nell’ambito della memorizzazione ed elaborazione massiva dei dati estratti dai file delle fatture non dovrebbe rientrare il campo del file «xml» contenente la descrizione dell’operazione oggetto di fattura, potendo questo contenere dati personali dettagliati e quindi presentare rischi elevati per gli interessati.

Nella memoria, l’Authority ha dunque suggerito al governo di valutare l’effettiva necessità dell’archiviazione integrale dei dati di fatturazione e proposto di oscurare almeno i dati fiscalmente non rilevanti. La suddetta previsione di cui al decreto fiscale non è peraltro l’unica che impatta sul tema della privacy, laddove anche l’articolo 86 del disegno di legge di bilancio 2020 è intervenuto sul tema, prevedendo per l’Agenzia delle Entrate la possibilità, «previa pseudonimizzazione dei dati personali», di avvalersi delle banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo. Ma anche in questo caso il Garante non sembra d’accordo e il 12.11.2019 ha depositato in Senato una memoria, in cui evidenzia che anche tali tipi di controlli anonimi potrebbero violare la privacy.

La pseudonimizzazione (oscuramento temporaneo dei dati), dice il Garante, non fornirebbe garanzie, anche perchè chi sarà sottoposto a controlli generati dall’algoritmo anonimo non ha il diritto di rettifica. Tanto premesso, si evidenzia comunque che il potenziale contrasto tra esigenze di controllo fiscale e contrasto all’evasione, da una parte, e tutela della privacy, dall’altra, dovrebbe essere risolto alla luce del principio del bilanciamento di interessi contrapposti, per esempio, assicurandosi che i dati vengano trattati con le garanzie e tutele necessarie. Insomma, un percorso, da costruire, molto complesso, dove la linea di demarcazione tra due legittime e fondamentali esigenze collettive (lotta all’evasione e tutela della privacy) è spesso molto sottile.


Giovambattista Palumbo

Osservatorio politiche fiscali dell'Eurispes

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