Toscana, legge urbanistica: si va verso la pianificazione di area vasta
FIRENZE – Si evolve la legge urbanistica della Toscana e dopo una riscrittura e una implementazione della proposta presentata dalla Giunta, la commissione Ambiente, presieduta da Stefano Baccelli (Pd), licenzia a maggioranza (astenute le opposizioni) un testo di 44 articoli per avvicinarsi all’obiettivo di pianificazione di area vasta gia’ ricordato da Baccelli e che dovra’ essere approvato dal Consiglio regionale nella seduta di martedi’ 19 novembre.
Il testo, infatti, dovra’ essere inserito all’ordine del giorno dei lavori della prossima settimana, perche’ il 27 novembre scattano le disposizioni previste per i Comuni con regolamento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della legge 65/2014 (27 novembre 2014).
Le trasformazioni edilizie e urbanistiche, regolate dall’articolo 134, potrebbero non essere consentite a quei Comuni che non hanno
avviato, nei termini previsti dall’articolo 222 (cinque anni dall’entrata in vigore della legge), il procedimento per la formazione del piano strutturale. Per evitare un blocco che penalizzerebbe operatori e cittadini, la proposta licenziata dalla commissione prevede una via di uscita precisa: estendere agli enti locali che abbiano gia’ avviato il piano operativo o lo avviino contestualmente alla variante medesima, la possibilita’ di redigere “varianti per realizzare opere pubbliche e di pubblica utilita’”, per la “realizzazione di interventi industriali,
artigianali e commerciali al dettaglio in contesti produttivi esistenti” e per le “trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo”.
Il testo contiene anche una sezione dedicata alla sismica, frutto di un lavoro di revisione e recepimento di norme nazionali tra cui il decreto legge 32/2019 (in particolare l’articolo 3) poi convertito con legge 55/2019, per il rilancio del settore dei contratti pubblici e la semplificazione degli interventi edilizi in zone sismiche.
Per l’avvio di lavori nelle zone sismiche 1 e 2 (quelle ad alta intensita’, ndr) decade l’obbligo di autorizzazione preventiva della Regione, se gli interventi sono di “minore rilevanza per l’incolumita’ pubblica” o “privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumita’”. Nelle zone 3 e 4, l’obbligo e’ introdotto solo per gli “interventi rilevanti”.