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Cassazione: volume dell’autoradio troppo alto disturba quiete pubblica

ROMA – Attenzione al volume dell’impianto audio della vostra auto: potrebbe costarvi una multa e una condanna da parte di un giudice. Questo quanto emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso presentato dal Pubblico Ministero del Tribunale di Messina e condannato un automobilista della cittadina siciliana.

L’uomo, si legge nella sentenza 2685-20 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, si aggirava in tarda serata (alle 21.30) in un centro densamente abitato con il volume dell’autoradio troppo altro, causando così disturbo agli abitanti della zona all’interno delle loro abitazioni. Il volume era così elevato che, passando nelle vicinanze di altre auto in sosta, aveva addirittura fatto scattare l’allarme antifurto, causando così ulteriore preoccupazione e apprensione tra gli abitanti.

Il tutto provocato da una cassa audio montata all’interno dell’abitacolo e collegata all’impianto stereo del veicolo, capace di diffondere musica a volume elevato e “superiore alla soglia della normale tollerabilità“. Il veicolo, individuato da un ufficiale di polizia giudiziaria, veniva posto sotto sequestro, mentre al guidatore veniva contestato il reato di “disturbo della quiete pubblica” (articolo 659 del Codice Penale).

In primo grado, però, il giudice accoglieva le tesi del guidatore e lo assolveva dalle accuse mosse dalla pubblica accusa in quanto, nonostante la musica “sparata” a tutto volume, nessuno aveva sporto denuncia. Dunque, il volume della cassa montata a bordo del veicolo non era così elevato come affermato dall’autorità giudiziaria (o, quanto meno, non così elevato da arrecare disturbo alle persone all’interno delle loro abitazioni). Una tesi non accolta, invece, dal Pubblico Ministero che, come previsto dalla norma che ha riformato le impugnazioni, ha preferito rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione.

Gli Ermellini, analizzato il caso e tutte le prove addotte dalle due parti, hanno così ribaltato la sentenza di primo grado, riconoscendo di fatto la colpevolezza del guidatore. “Appare evidente che ai fini della configurabilità del reato – si legge nella sentenza già citata – non era necessario riscontrare la presenza di denunce né, tanto meno, espletare accertamenti tecnici, avendo il giudice di merito l’obbligo di valutare la rilevanza degli elementi acquisiti attraverso la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro e la documentazione presente in atti”.

Per questo motivo, la Terza Sezione Penale della Cassazione annulla la sentenza e rinvia il fascicolo al Tribunale di Messina per un nuovo giudizio.


Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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