Coronavirus, controlli: circolare del Viminale ai prefetti sui permessi alle attività produttive e gli spostamenti dei cittadini
ROMA – Una circolare firmata dal Capo di Gabinetto del Ministro, Matteo Piantedosi, dà indicazioni ai prefetti su due temi importanti: le attività produttive da permettere e gli spostamenti delle persone da vietare. La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell’epidemia. Alleghiamo il testo della circolare_dpcm_23_marzo, pubblicata anche sul sito del Ministero dell’Interno.
Risulta di fondamentale importanza” che iprefetti “pongano in essere le proprie valutazioni con la massima celerità, avvalendosi del contributo specialistico di qualificati soggetti istituzionali, chiamati a fornire, secondo le consuete dinamiche di una leale collaborazione, idonei elementi atti a consolidare l’impianto del provvedimento sospensivo”. E’ quanto chiarisce una circolare firmata dal capo di gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi, inviata ai prefetti sulle nuove misure per il contenimento del Coronavirus introdotte dall’ultimo Dpcm, e pubblicatasul sito del ministero dell’Interno. I prefetti, sottolinea ancora la circolare, “vorranno avviare fin da subito, con le modalità di consultazione ritenute più efficaci, le necessarie interlocuzioni con gli uffici delle Regioni e degli altri enti territoriali nonché con le Camere di commercio e gli altri organismi eventualmente presenti sul territorio in vista di una preliminare ricognizione dei siti produttivi relativi ad attività potenzialmente interessate dalle disposizioni in commento”. “Particolarmente utile potrà risultare la predisposizione, anche sullabase delle indicazioni che proverranno dagli organismi consultati, di appositi modelli di comunicazione, utilizzabili dagli interessati per le finalità di cui alla normativa in argomento”, sottolinea il provvedimento.
L’operatore economico è tenuto a comunicare al prefetto della provincia dove si trova l’attività produttiva la continuità delle filiere delle attività indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Gli esercenti, precisa il Viminale, sono tenuti a comunicare preventivamente al prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell’attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta qualora si tratti di attività finalizzata ad assicurare l’erogazione di un servizio pubblico essenziale. Spetta quindi al Prefetto una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all’esito della quale potrà disporre la sospensione dell’attività laddove non ravvisi l’effettiva ricorrenza delle condizioni, precisa la circolare. Inoltre il meccanismo delineato dal decreto” non introduce “una formadi preventiva autorizzazione da parte dei prefetti ma, si legge nel provvedimento, “in un’ottica di snellimento e semplificazione delle procedure, legittima la prosecuzione delle attività di cui trattasi sino all’adozione di una eventuale sospensione
SPOSTAMENTI – La disposizione che limita gli spostamenti e introduce nuove sanzioni , anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell’epidemia.
L’art. 1, comma 1 del d.P.C.M. 9 marzo 2020 – resta in vigore nella parte in cui raccomanda l’effettuazione di spostamenti all’interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Tale norma da ultimo citata va pertanto letta in combinato disposto con l’art. 1, comma 1 lett. b) del nuovo d.P.C.M., che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi. Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianitào comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.
Rientrano, ad esempio, ifra quelli consentiti gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.
Queste misure saranno efficaci sull’intero territorio nazionale dalla data odierna fino al prossimo 3 aprile.