Skip to main content

Ecco la bozza del Dpcm Fase 2: il testo di 10 articoli prevede disposizioni per settori di attività

Una veduta di Palazzo Chigi,
ANSA/ALESSANDRO DI MEO

ROMA – Pubblichiamo in allegato la BOZZA _DPCM FASE 2, col testo completo del Dpcm annunciato da Conte, con aperture, proroghe di limitazioni, conferme di autocertificazioni e soprattutto, provvedimento contestato aspramente dalla Cei, proroga del divieto di dire messa con la presenza dei fedeli, mentre i funerali si possono celebrare all’aperto con la presenza di 15 familiari.

L’articolo 1 si riferisce alle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che vengono elencate puntualmente, e si conferma il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo esigenze particolari. Confermato il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Consentita attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Seguono poi indicazioni e divieti per manifestazioni, attività commerciali, riunioni e altre attività.

L’articolo 2 detta misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. Le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.

L’articolo 3 indica le misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale. In particolare sottolineiamo che alla lettera b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità. Inoltre è confermato l’obbligo, per gli individui presenti sull’intero territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico.

Gli articoli seguenti, 4 5 e 6 prevedono disposizioni in materia di ingresso in Italia, di transiti e soggiorni di breve durata in Italia, in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera. L’articolo 7 prevede disposizioni specifiche per i trasporti pubblici di linea, per i quali saranno emanati successivi decreti ministeriali.

E, come sempre accade, il ruolo del «cattivo» è affidato al prefetto, L’articolo 9 prevede infatti che «Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata».

Le misure in questione si applicano dal 4 maggio, mentre restano in vigore misure regionali più restrittive.


Sergio Tinti

già Comandante Polizia Stradale della Toscana

Firenze Post è una testata on line edita da C.A.T. - Confesercenti Toscana S.R.L.
Registro Operatori della Comunicazione n° 39741