Ripresa attività, fase2: il comunicato della prefettura di Firenze
FIRENZE – Con il varo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile si è aperta la Fase 2 del processo di ripresa delle attività dopo le rigorose misure di contenimento del contagio introdotte per l’emergenza COVID 19.
Il nuovo Decreto non abbandona la previsione di stringenti obblighi anticontagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, ma avvia una progressiva ripresa del tessuto produttivo aggiungendo nuovi codici Ateco a quelli già autorizzati.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal prossimo 4 maggio 2020 ad eccezione di quanto previsto dall’art. 2, commi 7, 9 e 11 che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del DPCM 10 aprile 2020.
Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 – perché in possesso del codice ATECO espressamente previsto dall’Allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020 – possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività.
Si è altresì ritenuto che in sede di applicazione dell’art. 2, comma 7 del DPCM 10 aprile 2020, nella parte in cui consente – previa comunicazione al Prefetto – la prosecuzione delle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, si possano ritenere incluse anche le attività produttive orientate in modo prevalente alle esportazioni, e quelle del settore delle costruzioni, la cui rilevanza strategica derivi dagli effetti conseguenti dalla loro sospensione sull’economia nazionale (cantieri connessi ad opere relative al rischio di dissesto idrogeologico, edilizia residenziale pubblica, edilizia scolastica, edilizia penitenziaria). Ovviamente la ripresa o la continuazione deve avvenire nel totale rispetto dei Protocolli di sicurezza.
Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’Allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.
Per le attività produttive sospese è consentito – previa comunicazione al Prefetto – l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
E’ importante sottolineare che le imprese le cui attività non sono sospese, sono tenute a rispettare con la massima attenzione i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e le parti sociali e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020. Si deve evidenziare che la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Rimangono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione; l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Per le comunicazioni le imprese dovranno compilare direttamente on line i modelli collegandosi alla homepage del sito della Prefettura www.prefettura.it/firenze e cliccando sul riquadro giallo “Coronavirus Imprese”.
Si segnala che al 27 aprile 2020 sono pervenute 4.993 comunicazioni: n. 1820 per le ipotesi previste dal comma 12dell’articolo 2 del DPCM 10 aprile 2020 e n. 3113 comunicazione di prosecuzione attività.
Sono stati adottati 31 provvedimenti di sospensione delle attività ed effettuati, oltre a tutti i controlli documentali su ciascuna azienda, più di 300 controlli in loco da parte delle Forze di Polizia anche al fine di verificare l’ottemperanza all’ordine di chiusura.