Cancellati i decreti Salvini: via libera all’accoglienza estesa e all’azione delle Ong. Per le risse reclusione fino a sei anni
ROMA- Via libera al nuovo decreto immigrazione e sicurezza che manda in soffitta i decreti varati dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e introduce tra l’altro misure più stringenti sui violenti. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, informa il comunicato di Palazzo Chigi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifica agliarticoli 131-bis e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all’utilizzo distorto del web.
Il provvedimento apporta modifiche alla disciplina vigente, tra l’altro, in materia di requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero, di limiti all’ingresso e transito di unità navali in acque territoriali italiane e di inapplicabilità della causa di non punibilità per ”particolare tenuità del fatto” ad alcune fattispecie di reato.
Nel solco delle indicazioni di Mattarella si inquadrano la reintroduzione del rispetto degli ”obblighi costituzionali e internazionali dello Stato in materia di rifiuto o revoca del permessodi soggiorno” e il passaggio dall’ammenda amministrativa, che arrivava fino a un milione per chi avesse salvato i migranti in mare, alla multa compresa tra 10 e 50mila euro applicabile solo al termine di regolare processo penale.
Per quanto riguarda la protezione internazionale degli stranieri, la normativa vigente prescrive il divieto di espulsione e respingimento nel caso in cui il rimpatrio determini, per l’interessato, il rischio di tortura. Con il decreto, si aggiunge a questa ipotesi il rischio che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e se ne vieta l’espulsione anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. In tali casi, si prevede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sempre in materia di condizione giuridica dello straniero, il provvedimento affronta anche il tema della convertibilità dei permessi di soggiorno rilasciati per altre ragioni in permessi di lavoro. Alle categorie di permessi convertibili già previste, si aggiungono quelle di protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori. Insomma si allargano a dismisura le maglie degli ingressi.
Il provvedimento riforma anche il sistema di accoglienza destinato ai richiedenti protezione internazionale e ai titolari di protezione, con la creazione del nuovo ”Sistema di accoglienza e integrazione”. Le attività di prima assistenza continueranno ad essere svolte nei centri governativi ordinari e straordinari. Successivamente, il Sistema si articolerà in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione.
Viene inoltre eliminato il divieto di registrazione alle anagrafi comunali dei richiedenti asilo a cui ora sarà rilasciato un documento di identità valido per tre anni. Nel Sistema di Accoglienza e integrazione (Siai) vengono inclusi anche i casi di protezione speciale. Inoltre vengono distinti i servizi di primo livello per i richiedenti protezione internazionale, che includono l’accoglienza materiale, l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica,la mediazione linguistico-culturale, i corsi di lingua italiana, e i servizi di orientamento legale e al territorio, dai servizi di secondolivello, che hanno come obiettivo l’integrazione e includono l’orientamento al lavoro e la formazione professionale.
Il testo interviene poi sulle sanzioni relative al divieto di transito delle navi nel mare territoriale. Si prevede che, nel caso in cui ricorrano i motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare, il provvedimento di divieto sia adottato, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture, previa informazione al Presidente del Consiglio. Per le operazioni di soccorso, la disciplina di divieto non si applicherà nell’ipotesi in cui vi sia stata la comunicazione al centro di coordinamento ed allo Stato di bandiera e siano rispettate le indicazioni della competente autorità per la ricerca ed il soccorso inmare. In caso di violazione del divieto, si richiama la disciplina vigente del Codice della navigazione, che prevede la reclusione fino adue anni e una multa da 10.000 a 50.000 euro. Sono pertanto eliminate le sanzioni amministrative introdotte in precedenza. Quindi via libera agli ingressi indiscriminati delle Navi Ong, che detteranno leggi più di prima.
Ancora, il decreto introduce norme che rafforzano i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, implementando le misure del divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento o nelle loro adiacenze, nonché le misure di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web. Nel primo caso, si rafforza il cosiddetto ”Daspo urbano”, rendendo possibile per il Questore l’applicazione del divieto di accesso nei locali pubblici anche nei confronti dei soggetti che abbiano riportatouna o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi tre anni, relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, si interviene sul trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto, prevedendo, in particolare, la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.
L’altra modifica in linea con le indicazioni del Capo dello Stato riguarda la ‘particolare tenuità’ del fatto che non è più riferibile ai reati commessi nei confronti di tutti i pubblici ufficiali ma solo agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e nel caso di oltraggio a magistrati in udienza.
Con il secondo intervento, si estende il meccanismo dell’oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografiaonline, a quei siti che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti.
Inoltre, si inaspriscono le pene per i soggetti coinvolti in risse, prevedendo che, qualora qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, il solo fatto della partecipazione alla stessa sia punibile con la reclusione da sei mesi a sei anni. Sono previste, altresì, disposizioni per rendere più efficace l’esercizio delle attività del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Si stabilisce, infine, un rafforzamento delle sanzioni applicate in caso di comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 e si prevede una nuova fattispecie di reato che sanziona chi introduce o detiene all’interno di istituti penitenziari telefoni cellulari o dispositivi mobili di comunicazione. Confermato quindi il ‘daspo’ per la movida violenta, sulla scia del recente omicidio di Willy Monteiro Duarte, e una norma per contrastare la vendita di droga tramite i siti web.