Dpcm 3 dicembre 2020: il Viminale chiarisce si rischia solo una sanzione amministrativa
ROMA – Alcuni media e organi di stampa, tra cui il Sole 24 Ore, hanno sollevato alcuni dubbi circa l’assenza, nel Dpcm del 3 dicembre, di riferimenti alle sanzioni per chi viola le misure imposte per contenere l’epidemia. A seguito di queste perplessità, non si è fatto attendere un chiarimento del Viminale.
Nell’ennesima circolare a firma del capo di gabinetto del ministero, Bruno Frattasi, si chiarisce che «la norma cardine del sistema regolatorio delle misure di contenimento della diffusione del virus è e continua ad essere l’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, poi divenuto legge il 22 maggio 2020. Alle condotte poste in essere in violazione delle misure stabilite dal Dpcm del 3 dicembre, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 4 del decreto legge n. 19».
Nello specifico, il suddetto articolo 4 recita: «Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo».
In conclusione alla circolare emanata dal Viminale, Frattasi scrive: «Non può esservi dubbio che tra tali misure, a cui si correla il quadro sanzionatorio, debba essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio», ponendo fine ai dubbi sorti sul Dpcm del 3 dicembre.