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Spostamenti in seconde case: solo se affittate prima del 14 gennaio, le Faq del governo

Versilia

ROMA – Dopo quasi una settimana di polemiche, dubbi e incertezze sulla questione seconde case, il governo chiarisce le circostanze per le quali si permette lo spostamento nelle seconde case. Lo fa con una specifica Faq pubblicata sul suo sito, visto che anche la circolare del Ministero dell’interno inviata ai prefetti non aveva chiarito questo punto specifico.

È dunque possibile raggiungere le seconde case anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone «arancione» o «rossa»), ma è consentito solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. Sono state pubblicate ieri sera le cosiddette Faq, le risposte alle domande frequenti, sul sito di Palazzo Chigi dove oramai abitualmente viene chiarito come comportarsi rispetto alle restrizioni imposte dal governo. Ora si fa luce su quel passaggio mancante dell’ultimo Dpcm, ossia il mancato divieto a raggiungere le seconde case.

I dubbi riguardavano il concetto di abitazione, giuridicamente indefinito, al contrario di quelli di residenza e domicilio. Adesso Palazzo Chigi spiega che a fare fede saranno i contratti di affitto precedenti allo stesso decreto entrato in vigore domenica scorsa o la proprietà. Queste attestazioni apriranno cosi varchi anche agli spostamenti da una regione rossa a una arancione o gialla. In base a questa definizione, sarebbe quindi lecito raggiungere anche immobili detenuti in multiproprietà, sempre però in base alla data del contratto.

Nelle faq si spiega che dal 16 gennaio 2021, data dell’ultimo decreto, è in vigore la possibilità di fare «rientro», appunto, alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette «seconde case». Il tentativo è quello di limitare l’esodo ed evitare che possano essere stipulati contratti ad hoc per consentire viaggi da una regione all’altra. Spiega il governo: il titolo per recarsi nella seconda casa, «per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021». Sono dunque esclusi, precisano le faq, tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione).

Gli spostamenti nelle seconde case sono però riservati solo a nuclei familiari conviventi. Nessun incontro nelle case di vacanza con parenti o amici. Si legge nel testo pubblicato da Palazzo Chigi: «Naturalmente la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo». La sussistenza dei requisiti potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con autocertificazione. Non sarà dunque necessario portare con sé, durante gli spostamenti il contratto di affitto o di proprietà (anche se semplificherebbe le cose). Via libera anche alle riunioni di condominio in presenza, detto tuttavia che è fortemente consigliato farle da remoto.


Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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