Bozza decreto: ristoranti, pranzi al chiuso da giugno. Green pass per spostarsi. Coprifuoco dalle 22
ROMA – Il nuovo decreto covid è pronto in bozza. Dovrebbe essere varato domani 21 aprile. Prevede la conferma del coprifuoco dalle 22, il ritorno delle zone gialle, la certificazione verde per gli spostamenti tra le Regioni e le misure scaglionate per le riaperture a partire dal 26 aprile. Il tutto in vigore fino al 31 luglio 2021, data per la quale dovrebbe essere disposta la proroga dello stato d’emergenza Covid. Dal 15 maggio apertura piscine all’aperto, mercati e centri commerciali anche nei giorni festivi. Ristoranti aperti a pranzi anche al chiuso dal primo giugno e, dalla stessa data, aperte le palestre
GREEN PASS – Arriva la certificazione verde per gli spostamenti tra Regioni di colore diverso. Lo prevede la bozza di decreto legge Covid. Il certificato potrà essere cartaceo o digitale e varrà sei mesi per i vaccinati e per chi sia guarito dal Covid: per chi abbia concluso un intero ciclo di vaccinazione sarà rilasciato dalla struttura sanitaria che effettua la somministrazione; per chi sia guarito viene rilasciato dall’ospedale, medico di base o pediatra. Varranno invece 48 ore i certificati per chi abbia effettuato test molecolare o antigenico, rilasciati da strutture sanitarie o farmacie. Le certificazioni verdi rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal decreto.
SCUOLE – Le superiori potranno adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica affinché sia garantita, in zona rossa, la presenza ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca mentre in zona gialla arancione la didattica in presenza deve essere garantita “ad almeno il 60% e fino al 100% della popolazione studentesca. Le disposizioni, prosegue il testo, non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle Regioni, fatto salvo casi di eccezionale e straordinaria gravità dovuti al Covid.
RISTORANTI – Dal 26 aprile riaprono in zona gialla i ristoranti a pranzo e cena, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, mentre dal primo giugno potranno aprire ma solo a pranzo anche i locali che hanno spazi al chiuso. Più precisamen te si legge: dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. La bozza prevede inoltre in la zona gialla dal 15 maggio l’apertura delle piscine all’aperto, dei mercati e dei centri commerciali anche nei giorni festivi, dal primo giugno delle palestre, dal 1 luglio delle fiere, dei convegni e dei congressi, dei centri termali e dei parchi tematici.
ZONE ROSSE – Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano nelle regioni nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile”. E’ quanto si legge nella bozza di nuovo decreto Covid a cui sta lavorando il governo. Inoltre, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
SPORT – A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Quindi anche il calcetto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi.
CINEMA E TEATRI – A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni richieste.
STADI – Bisognera’ forse aspettare il primo giugno per tornare a vedere gli spettatori sugli spalti degli eventi sportivi. Nella bozza all’esame del Governo, infatti, la riapertura degli impianti in zona gialla e per gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (Cip)” e’ prevista dal 1° giugno e non, come ipotizzato nei giorni scorsi, dal 1° maggio. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso – si legge nel secondo comma dell’articolo 6 della bozza.
FIERE E CONVEGNI – È consentito dal 1° luglio 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.