Quota 100: vale ancora per il 2021, beneficiari e requisiti,
ROMA – Dal sito specializzato Pmi.it riprendiamo le ultime notizie su Quota 100. Scadenza definitiva per Quota 100, dopo che il Governo Draghi ha stabilito nel Recovery Plan di non prorogare questa misura sperimentale, che quindi rimane limitata al triennio 2019/2021. Ancora per quest’anno, chi matura i requisiti richiesti si potrà ritirare andando in pensione anticipata con 62 anni di età e 38 di contributi. Una volta maturato il diritto questo si “congela”, ovvero non è necessario che il beneficiario eserciti l’opzione – presenti domanda di pensionamento – entro il 2021, ma potrà farlo anche in seguito. L’importante è che i requisiti vengano maturati entro il 31 dicembre 2021. In alcuni casi, l’unica accortezza, è badare all’obbligo di preavviso. Vediamo in dettaglio.
Beneficiari
Possono accedere a Quota 100 tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati (co.co.co., professionisti senza cassa e altri lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS, sia privati che pubblici. Fanno eccezione: i militari; le Forze armante; polizia e polizia penitenziaria; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; la Guardia di finanza.
Contributi
Sono tutti utili ai fini del calcolo dei contributi maturati per l’accesso alla pensione con Quota 100, anche quelli derivanti da cumulo di due o più gestioni previdenziali dell’INPS, purché relativi a periodi non coincidenti. Sono invece esclusi quelli versati presso le casse di previdenza dei professionisti con Ordini.
Finestre mobili e preavvisi
Una volta richiesto l’accesso a Quota 100, la decorrenza della pensione scatta in base a determinate finestre mobili:
tre mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori del settore privato;
sei mesi dalla presentazione della domanda di dimissioni all’ente per cui lavora per i dipendenti pubblici, che devono formulare domanda di collocamento a riposo con preavviso di sei mesi; per i lavoratori del comparto scuola e del comparto AFAM, la cessazione dal servizio e la decorrenza della pensione hanno effetto dalla data d’inizio dell’anno scolastico o accademico dell’anno in cui vengono maturati i requisiti.