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Giustizia: intesa sulla riforma in Consiglio dei ministri, le nuove regole

Cartabia
Marta Cartabia, in una immagine del 12 novembre 2014.
ANSA/ETTORE FERRARI

ROMA – Intesa sulla riforma della giustizia. E’ iniziata a Palazzo Chigi con quasi due ore di ritardo la riunione del Consiglio dei ministri. Si va, a quanto confermano più fonti di governo, verso il via libera unanime alla riforma del processo penale, dopo l’ultima mediazione con i Cinque stelle.

La novità è l’inserimento dei reati contro la PA, come la corruzione e la concussione, tra quelli con tempi processuali allungati.

Nuovi ‘tempi’ per la prescrizione, criteri trasparenti per l’esercizio dell’azione penale, regole per le impugnazioni, misure alternative, digitalizzazione. Gli emendamenti al ddl di riforma penale, elaborati dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e che hanno avuto il via libera dal Consiglio dei ministri, intervengono su molti aspetti del processo, con l’obiettivo di ridurrei tempi e assicurare l’efficienza, condizioni per l’accesso ai fondi del Recovery. Ecco in sintesi i punti principali.

PRESCRIZIONE. Viene confermata l’attuale disciplina, che prevede lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione). Inoltre, si stabilisce una durata massima di due anni per i processi d’appello e di un anno per quelli di Cassazione. È prevista la possibilità di una ulteriore proroga di un anno in appelloe di sei mesi in Cassazione per processi complessi relativi a reati gravi (per esempio associazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, corruzione, concussione). Decorsi tali termini, interviene l’improcedibilità. Sono esclusi i reati imprescrittibili (puniti con ergastolo).

DIGITALIZZAZIONE E PROCESSO PENALE TELEMATICO, DEPOSITO ATTI E NOTIFICAZIONI – Si delega il governo a rendere più efficiente e spedita la giustizia penale attraverso la digitalizzazione e le tecnologie informatiche. Si prevede tra l’altro che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuate per via telematica, con notevole risparmio di tempo.

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE – Si stabilisce che il pubblico ministero possa chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una ”ragionevole previsione di condanna”.

TERMINI DI DURATA DELLE INDAGINI E DISCOVERY- Si rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di discovery degli atti, a garanzia dell’indagato e della vittima, anche per evitare la prescrizione del reato associato a un intervento del giudice per le indagini per le indagini preliminari che in caso di stasi del procedimento.

CRITERI DI PRIORITÀ – Gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

EFFETTI DELL’ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO – In linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, si prevede che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.

UDIENZA PRELIMINARE – Si limita la previsione dell’udienza preliminare a reati di particolare gravità e, parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.

APPELLO – Si conferma in via generale la possibilità, tanto del pubblico ministero, quanto dell’imputato, di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Si recepisce il principio giurisprudenziale dell’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi. Si prevedono limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado, per esempio in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità.

CASSAZIONE – Si introduce un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Inoltre, si prevede la trattazione dei ricorsi con contradditorio scritto, salva la richiesta formulata dalle parti di discussione orale in pubblica udienza o camera di consiglio partecipata.

PROCEDIMENTI SPECIALI. Patteggiamento: si prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni (c.d. patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Giudizio abbreviato: si prevede, tra l’altro, che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato. Nel giudizio ordinario si prevede che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, in caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

QUERELA – Si delega il governo ad estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità.

PENA PECUNIARIA – Si mira a razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; a rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato; a prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.

PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI – Si delega il governo a effettuare una riforma organica della legge 689 del 1981, prevedendo l’applicazione, a titolo di pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità e di alcune misure alternative alla detenzione, attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza. Le nuove penes ostitutive (detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria) saranno direttamente irrogabili dal giudicedella cognizione, entro il limite di quattro anni di pena inflitta. E ‘esclusa la sospensione condizionale. In questo modo, si garantisce maggiore effettività all’esecuzione della pena.

PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO – Per evitare di celebrare processi per fatti bagatellari, si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione della causa di non punibilità, di cui all’articolo 131 bis del Codice penale, ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL’IMPUTATO – Per valorizzare un istituto che ha avuto una felice applicazione nella prassi (22.271 applicazioni al giugno 2021),si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione dell’art. 168 bis c.p. a specifici reati, puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni, che si prestino a percorsi di riparazione. Si prevede che la richiesta di messa alla prova dell’imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero. La messa alla prova comporta la prestazione di lavoro di pubblica utilità e la partecipazione a percorsi di giustizia riparativa.

GIUSTIZIA RIPARATIVA – Si delega il Governo a disciplinare in modo organico la giustizia riparativa, nel rispetto di una direttiva europea (2012/29/UE) e nell’interesse sia della vittima che dell’autore del reato. Si prevede l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell’autore e della positiva valutazione del giudice sull’utilità del programma in ambito penale. Si prevede la ritrattabilità del consenso, la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa e la loro inutilizzabilità nel procedimento penale.

DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE CONTRAVVENZIONI – Si conferma quanto previsto dal disegno di legge 2435 in materia di estinzione per adempimento delle prescrizioni dell’autorità amministrativa.


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Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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