Circolazione stradale: nuove norme introdotte dal Decreto infrastrutture
ROMA – Nel Consiglio dei Ministri del 2 settembre il Governo ha approvato il decreto-legge infrastrutture, titolato “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”.
L’art. 1 prevede disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti, andando a modificare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In particolare l’art. 7 con la possibilità di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari anche per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munito di contrassegno speciale, denominato permesso rosa come indicato dall’art. 381-bis, comma 2 del regolamento, ai veicoli elettrici, ai veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite, ai veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite.
Aumentano le sanzioni sulle soste abusive su stalli disabili che passano da euro 80 (oggi 41) ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 (oggi 87) ad euro 660 per i restanti veicoli. Sanzioni più pesanti anche per l’utilizzo improprio del contrassegno invalidi ai sensi dell’art. 188 CdS ed aumenta da 87 a 168 euro la sanzione e da 42 euro ad 87 euro in caso di inosservanza delle prescrizioni nell’uso delle strutture per invalidi. Aumenta anche la sanzione per la sosta nelle aree pedonali urbane con euro 41 (anzichè 25) per i ciclomotori e i motocicli a due ruote ed euro 87 per i restanti veicoli. Novità per l’aumento della sagoma limite di alcuni veicoli ed obbligo di corso di primo soccorso per conseguire il certificato di abilitazione professionale.
Novità importante per l’autorizzazione alla circolazione di prova. L’autorizzazione alla circolazione di prova di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97, anche in deroga agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l’obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all’aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti.
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