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Diritto all’oblio: la riforma del processo penale conferma l’applicazione della disposizione Ue

Legge

ROMA – Esiste un principio, chiamato «diritto all’oblio», che impone la non riproposizione di fatti ormai non più attuali, anche laddove la notizia dovesse essere vera, ormai recepito dal Governo anche nel decreto delegato che prevede che i nomi degli innocenti scompaiono da Google grazie alla riforma del processo penale. La norma recepisce il regolamento europeo Gdpr sulla privacy e la recentissima giurisprudenza della Cassazione sul punto: nell’esercitare la delega il Governo dovrà prevedere nel decreto legislativo ad hoc che determinati provvedimenti giudiziari favorevoli all’indagato o all’imputato costituiscono titolo per ottenere dal giudice un provvedimento di deindicizzazione dal motore di ricerca.

Insomma, il diritto all’oblio garantito dal diritto Ue scatta sulla base del decreto di archiviazione oppure della sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione: lo prevede l’articolo 1, comma 25, della legge passata in via definitiva al Senato dopo il voto di fiducia do mercoledì. E Palazzo Chigi dovrà provvedere nel provvedimenti attuativo per le modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale in materia di comunicazione della sentenza.

Un diritto dell’individuo, quello alla deindicizzazione, da bilanciare comunque con il diritto all’informazione che spetta alla collettività. È stato il regolamento 2016/679 General data protection a introdurre un riferimento esplicito al diritto all’oblio all’articolo 17, (primo paragrafo lettera f), che è chiarito nel suo portato dal considerando 65C, dove è menzionato fra parentesi in una disposizione dedicata alla «cancellazione» dei dati personali.

In Italia il Gdpr è stato recepito con il decreto legislativo 101/18 e sul diritto all’oblio si è pronunciata il 31 maggio scorso la prima sezione civile della Suprema corte con l’ordinanza 15160/21: si può ordinare al motore di ricerca di far scomparire dai risultati della query un articolo pubblicato sul web che pure è d’interesse generale ma lede la riservatezza di una persona che non riveste la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale.

Il tutto perché un accesso agevolato e protratto nel tempo ai dati personali dell’interessato, grazie a semplici parole chiave, finisce per attribuire al soggetto una «biografia telematica» diversa da quella reale, perché costituita da notizie ormai superate. Insomma: il nome del privato deve scomparire dalle ricerche su Google che si ottengono inserendolo come parola chiave se i risultati che si ottengono ledono il suo diritto all’identità. E ciò specialmente se le pagine dei siti sorgente trovate in rete gli attribuiscono qualità deteriori o cattive frequentazioni.

In tal senso probabilmente è necessario un ulteriore intervento normativo del governo per chiarire definitivamente la situazione, anche se il diritto all’oblio è già applicato ampiamente nel nostro ordinamento, come attesta anche qualche esperienza concreta di Firenzepost.

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