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Scioglimento Forza Nuova, le regole dettate dalle leggi Scelba (1952) e Mancino (1993)

Fiano

Mentre impazzano le proposte della sinistra, in particolare del piddino Emanuele Fiano, sulla necessità di scioglimento di Forza Nuova, mentre la destra risponde che occorre provvedere anche contro i movimenti violenti della sinistra, molti non conoscono bene le regole attraverso le quali si potrebbe provvedere a tanto. Non bastano ovviamente i proclami, le condanne e gli anatemi delle sinistre e dei sindacati, ma occorrono interventi del governo e della magistratura. E’ la magistratura, non la sinistra, che giudica della illegittimità di movimenti e partiti.

Ciò premesso vediamo quale è la situazione normativa in materia. In Italia l’apologia del fascismo è un reato punito dalla legge Scelba, approvata nel 1952 per attuare la norma della Costituzione che vieta la riorganizzazione del partito fascista. Nello stesso quadro si inserisce la legge Mancino del 1993, che punisce i reati di odio e discriminazione razziale e punisce esplicitamente l’esaltazione di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo. Nel 2017 in Parlamento è stata presentata una proposta di legge a firma Emanuele Fiano (Pd) per introdurre il reato di propaganda del regime fascista e nazi-fascista, ma l’approvazione si è arenata per la fine della legislatura e lo scioglimento delle Camere.

Nell’ordinamento italiano l’apologia del fascismo è un reato introdotto nel 1952 dalla legge Scelba, allo scopo di attuare la XII disposizione transitoria della Costituzione, che recita: «È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista». La legge non punisce soltanto la riorganizzazione ma anche tutti quei comportamenti che esaltano il fascismo. La norma sanziona chiunque «promuova oppure organizzi sotto qualsiasi forma, la costituzione di un’associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista». La pena prevista è da cinque a dodici anni. La legge punisce inoltre chiunque «pubblicamente esalti esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche». Anche la propaganda per la costituzione di associazioni, movimenti o gruppi per la riorganizzazione del partito fascista viene sanzionata dalla legge Scelba, nell’articolo 4.

Dopo diversi anni è intervenuta la legge Mancino a specificare ulteriormente quanto previsto dalla legge Scelba. La legge approvata nel 1993, punisce la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, e l’esaltazione di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. La pena prevista è la reclusione fino a tre anni per la propaganda o per chi incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; mentre è da sei mesi a quattro anni per chi incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Nel 2017 il deputato del Pd Emanuele Fiano ha presentato un nuovo disegno di legge sull’apologia del fascismo. La Camera dei deputati aveva approvato la proposta ma il termine della legislatura, con lo scioglimento delle Camere nel dicembre 2017, ha messo fine alla discussione della legge in Senato. La legge introduceva nel codice penale un nuovo articolo, il 293-bis, che puniva «chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco». Sostanzialmente si vietava la possibilità di fare il saluto romano, di vendere oggetti che raffigurano Adolf Hitler o Benito Mussolini, o slogan e simboli chiaramente riferibili ai due dittatori o ai loro regimi. Il disegno di legge specificava infatti che il reato è punibile anche se commesso solo «attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità». Le pene previste andavano dai sei mesi ai due anni, e venivano aumentate di un terzo se il reato fosse stato commesso su Internet.

Sono tre, nel nostro Paese, i casi di movimenti politici finora sciolti in virtù della legge Scelba: il caso di Ordine Nuovo, sciolto nel 1973, quello di Avanguardia Nazionale, sciolto nel 1976, e quello più recente del Fronte nazionale, sciolto nel 2000, a tutela della legalità democratica e repubblicana sancita dalla Costituzione. E’ quanto si legge nel testo della mozione che il Pd ha depositato alla Camera e al Senato per lo scioglimento di Forza Nuova.

Il costituzionalista Giovanni Guzzetta, professore ordinario di Diritto Pubblico presso l’Università di Roma Tor Vergata, ha spiegato all’Adnkronos che sulla base delle leggi citate, le uniche in vigore, la regola è che lo scioglimento possa essere compiuto da organi dell’esecutivo solo previa sentenza di accertamento della natura illecita dell’associazione. Unica eccezione – rimarca – è prevista dalla legge Scelba, che applicando la dodicesima disposizione finale della Costituzione italiana sul divieto di ricostituzione del partito fascista, all’articolo 3 richiede, in assenza di una sentenza e in casi straordinari di necessità e urgenza, che il governo possa intervenire solo mediante decreto legge.

Queste le regole che vanno seguite, in barba ai proclami altisonanti e alle manifestazioni organizzate in questi giorni. La legge innanzitutto, ma per le sinistre la legge va applicata contro gli avversari e interpretata per chi pende dalla loro parte (ad esempio i centri sociali violenti). Gli attacchi ai poliziotti in Val di Susa da parte di anarchici, centri sociali e No Tav sono tollerati, anzi sotto accusa talvolta finiscono i poliziotti che difendono la legalità, E’ la doppia morale da sempre seguita, ci siamo abituati.


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Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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