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La riforma Cartabia è legge: le principali novità per la giustizia

La Ministra Cartabia
Il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, MAURIZIO BRAMBATTI/ANSA

ROMA – Il Senato ha approvato la riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm, confermando il testo Camera, che è dunque legge. I sì sono stati 173, i no 37, gli astenuti 16. “Solo pochi mesi fa le Camere rispondevano con un lungo applauso all’appello del presidente Mattarella che sollecitava l’approvazione di questa riforma. Oggi siamo qui per mantenere l’impegno di trasformare in legge un provvedimento che viene da lontano e che è stato costruito con il contributo di molti” aveva detto la ministra Marta Cartabia stamani in aula al Senato prima dell’inizio delle dichiarazioni di voto sulla riforma del Csm. “Ringrazio ciascuna forza politica – ha aggiunto – per l’impegno e la disponibilità”.

Sistema elettorale del Csm, stop delle nomine cosiddette ‘a pacchetto’ e stop al sistema delle ‘porte girevoli’. Questi gli elementi principali della riforma della Giustizia portata in Senato dal ministro Cartabia e approvata da Palazzo Madama.

SISTEMA ELETTORALE CSM
Il sistema proposto è misto: binominale con quota proporzionale. Collegi binominali, che eleggono due componenti del CSM l’uno, ma si prevede per i giudicanti una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale (incrementata la quota proporzionale rispetto alle proposte iniziali sul recupero dei cd ‘migliori terzi’) e per i requirenti il recupero di 1 miglior terzo.
Composizione: 30 membri (3 di diritto: Presidente della Repubblica; Primo Presidente di Cassazione; procuratore generale Cassazione; 20 togati; 10 laici) 20 togati (2 legittimità; 5 pm; 13 giudicanti).

SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI: e’ previsto un solo passaggio di funzione tra requirente e giudicante nel penale, entro i 10 anni dall’assegnazione della prima sede (escluso quindi il periodo di tirocinio di 18 mesi). Limite che non opera per il passaggio al settore civile o dal settore civile alle funzioni requirenti nonche’ per il passaggio alla Procura generale presso la Cassazione.

STOP NOMINE A PACCHETTO
Per gli incarichi direttivi/semidirettivi: l’assegnazione degli incarichi si decide in base all’ordine cronologico delle scoperture, per evitare le cosiddette nomine a pacchetto (al centro dei più noti scandali). Si valorizza molto la formazione, si prevedono corsi di formazione per tutti sia prima
di aver accesso alla funzione che dopo. Si valorizza nella scelta del candidato il possesso di caratteristiche rilevanti rispetto allo specifico posto messo a concorso; si rendono trasparenti le procedure di selezione, con pubblicazione sul sito del Csm di tutti i dati del procedimento e i vari curricula; si dà modo di
partecipare alle scelte su direttivi e semidirettivi anche ai magistrati dell’ufficio del candidato. Si prevede l’obbligo di audizione di non meno di 3 candidati per quel posto.

PORTE GIREVOLI’
Divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece possibile oggi. Questo divieto vale sia per cariche elettive nazionali e locali; sia per gli incarichi di governo nazionali/regionali e locali. Previsto l’obbligo di collocarsi in aspettativa (senza
assegni in caso di incarichi locali) per l’assunzione dell’incarico (oggi – almeno in alcuni casi – c’è cumulo di indennità con stipendio del magistrato). Si introducono divieti che impediscano il ripetersi di casi di magistrati che svolgano in contemporanea funzioni giurisdizionali e incarichi politici, anche se in altro territorio.

ASPETTATIVA E TRATTAMENTO ECONOMICO
Aspettativa: all’atto dell’accettazione della candidatura i magistrati devono essere posti in aspettativa senza assegni, obbligatoria per l’intero periodo di svolgimento del mandato, con diritto alla conservazione del posto e computo a soli fini pensionistici del periodo trascorso in aspettativa.
Divieto di cumulo del trattamento economico in godimento con l’indennità prevista per la carica (si sceglie).
FINE MANDATO
Ricollocamento dei magistrati ordinari/amministrativi/contabili e militari si distinguono tre ipotesi: cariche elettive; incarichi di governo (con un mandato di almeno un anno); candidati non eletti; capi di gabinetto, capi dipartimento e segretari generali ministeri.
CARICHE ELETTIVE
I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo al termine del mandato non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati ordinari vengono collocati fuori ruolo presso il ministero di appartenenza e altre amministrazioni ministeriali, oltre che presso l’Avvocatura dello
Stato.

Valutazioni di professionalità (art. 3). Voto unico degli avvocati nel Consiglio giudiziario, quando a monte c’è un deliberato del consiglio dell’ordine (il consiglio dell’ordine deve deliberare una sua opinione su quel magistrato: se gli avvocati vogliono dare il loro voto, deve esserci a monte un deliberato del consiglio dell’ordine. Si tratta di un criterio di delega). Collocamento fuori ruolo (art. 4 bis). Riduzione del numero massimo dei magistrati fuori ruolo (oggi 200): è un principio di delega, si stabilirà poi, con i decreti attuativi, il nuovo numero ridotto dei magistrati fuori ruolo. Fuori ruolo non prima di 10 anni di
effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali. No fuori ruolo se c’è scopertura nell’ufficio di appartenenza. Deve intercorrere un periodo di tempo tra un incarico di fuori ruolo e l’altro.
Limite massimo abbassato a 7 anni (con eccezione a 10 anni per organi costituzionali, di rilievo costituzionale, per organi di governo)

MAGISTRATI . Non si fa attendere la reazione, ovviamente negativa dei magistrati, contrari a qualsiasi intervento che intacchi i loro privilegi. “Una pagina molto triste per la giustizia in questo Paese. I cittadini devono seriamente preoccuparsi”. Lo dichiara il magistrato antimafia, togato al Csm, Nino Di Matteo,
secondo il quale “la riforma Cartabia consegna, ancor di piu’, la giustizia a quei potentati, interni ed esterni alla magistratura, che vogliono limitare l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario. Non eliminera’, anzi rafforzera’, il potere delle correnti al Csm, consentira’ alla politica di influenzare e
controllare l’attivita’ delle Procure”.

Ancor più negativo il giudizio dell’Anm, da sempre contraria a qualsiasi riforma che non nasca dalla categoria: Il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia, interpellato dall’AGI, commenta il via
libera definitivo del Senato alla riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm.
“Il testo ci consegna soluzioni inaccettabili: di fatto, siamo di fronte a una separazione delle carriere, mentre per la Costituzione la carriera e’ unica. Ridurre a uno i passaggi di funzione quando il referendum ha bocciato la separazione delle funzioni non e’ una buona cosa”. E ancora: “vi e’ un uso eccessivo del disciplinare: il nostro sistema disciplinare e’ gia’ ricco – aggiunge il presidente del sindacato delle toghe – vengono introdotte fattispecie con una descrizione vaga e generica delle condotte ritenute sanzionabili: il
giudice sara’ un po’ piu’ dipendente dai capi degli uffici e da chi decide in sede disciplinare”. Quanto alle valutazioni di professionalita’, “anche qui – rileva Santalucia – siamo delusi, vi e’ una gestione superficiale”.


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Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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