Capodanno 2023 a Siena: niente botti e vendita di bevande in vetro
SIENA – Il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha firmato oggi, 27 dicembre, due ordinanze relative ai festeggiamenti di Capodanno. Una riguarda il divieto di far esplodere botti e petardi o comunque qualsiasi materiale pirico anche di libera vendita su suolo pubblico o privato di uso pubblico all’interno del territorio comunale, considerata la finalità di prevenire pericoli per la pubblica incolumità e sicurezza, dalle 24 del 30 dicembre 2022 fino alle ore 24 del 1 gennaio 2023.
Il sindaco De Mossi raccomanda che, fermo restando il divieto nella fascia specificata, di acquistare i prodotti esclusivamente presso i rivenditori autorizzati, assicurandosi preventivamente che siano muniti della specifica dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, ricordando che solo ed esclusivamente gli artifici così detti ”declassificati” devono intendersi di libero commercio; di non raccogliere eventuali artifici rinvenuti che potrebbero essere inesplosi; di non affidare a minori prodotti che, anche se non siano loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego; di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino non idonee e nella quali l’esplosione del prodotto pirico potrebbe ingenerare pericolo di incendi.
La seconda ordinanza è relativa ai contenitori di bevande e dispone che, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno, è fatto divieto, nella fascia oraria compresa tra le 22 del 31 dicembre e le 4 del giorno 1 gennaio 2023, “ai titolari di esercizi di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande, sia in sede fissa che su area pubblica, che attraverso distributori automatici, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo di qualsiasi capienza, entro il perimetro cittadino definito come ‘centro storico’; a chiunque di introdurre o detenere nella stessa area, bevande in contenitori di vetro o metallo di qualsiasi capienza”. Restano escluse dal divieto di cui sopra la somministrazione e la vendita di bevande per il consumo sul posto all’interno del locale e nelle sue specifiche pertinenze esterne di occupazione suolo pubblico.