Autonomia differenziata, Corte Costituzionale: “La legge non è illegittima”. Alcune parti dello stesso testo sono però respinte
ROMA – Non è incostituzionale, la legge sull’Autonomia differenziata voluta dal governo e appellata da quattro regioni: Puglia, Toscana, Sardegna e Campania. Infatti la Corte costituzionale ha ritenuto “non fondata” la questione di costituzionalità. Sono invece “illegittime” specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.
Fonti della Lega esultano: “L’Autonomia ha superato l’esame di costituzionalità ed è un’ottima notizia: i rilievi saranno facilmente superati dal Parlamento. Dopo il parere tecnico di ieri sul ponte sullo Stretto, è un altro passo in avanti decisamente positivo”.
Elly Schlein ha ribattuto: “Qualche mese fa il ministro Salvini si è rivolto a me dicendo che l’autonomia è prevista in Costituzione e che me ne avrebbe regalata una. Vorrei rispondergli che può tenersela e magari regalarla alla Meloni e che se la rileggano insieme. Imparino a leggere meglio la Costituzione per evitare questo ennesimo flop con una legge che ha dei profili di incostituzionalita”.
La Corte Costituzionale spiega: “Spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge. La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale”.
La distribuzione delle funzioni legislativa e amministrative tra Stato e Regioni “non” deve “corrispondere all’esigenza di un riparto di poteri tra i diversi segmenti del sistema politico” ma deve avvenire “in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione”. É, dunque, “il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni”.
Lo afferma la Consulta sottolineando che l’Autonomia “deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini”.
La Consulta ha individuato l’incostituzionalità della “possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che – dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite – non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni”, spiega la nota della Consulta sull’Autonomia.
La previsione che sia un decreto del presidente del Consiglio dei ministri a determinare l’aggiornamento dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), e il ricorso alla determinazione dei Lep attraverso il Dpcm, sono tra i profili della legge sull’Autonomia ritenuti incostituzionali dalla Consulta.
Inoltre la Corte costituzionale ha ravvisato l’incostituzionalità anche riguardo al conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali priva di idonei criteri direttivi, da cui ne conseguirebbe che la decisione sostanziale venga rimessa nelle mani del governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento.
La “facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica”. E’ questo uno punti della legge sull’Autonomia con un profilo incostituzionale, secondo quanto indicato oggi dalla Consulta che ha esaminato i ricorsi delle regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto.