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Lavoro: dal primo maggio 2015, la nuova indennità di disoccupazione (Naspi)

Sede Inps
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ROMA – Il Jobs Act, la riforma del lavoro partorita dal governo Renzi, prevede una nuova fattispecie di indennità di disoccupazione, la NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), che va a sostituire Aspi e mini Aspi dal 1 maggio. Più conveniente per chi ha lavorato più a lungo, ma penalizzante sotto il profilo dei contributi figurativi per le persone con retribuzioni più alte. Vediamo in dettagli come funziona e i vantaggi e gli svantaggi del nuovo sussidio. La nuova indennità mensile di disoccupazione ha la funzione di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

REQUISITI – La nuova disoccupazione viene riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e che abbiano tutti e tre i seguenti requisiti: – siano in stato di disoccupazione (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni); – possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; – possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

CALCOLO – La NASPI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore – nell’anno 2015 – all’importo di 1.195 euro (rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo intercorsa nell’anno precedente), la nuova disoccupazione è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore all’importo di cui sopra, l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo stesso. Non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

DURATA – L’indennità viene erogata (mensilmente) per la metà delle settimane retribuite negli ultimi 4 anni precedenti il licenziamento quindi se la persona ha lavorato in modo ininterrotto può avere l’indennità per 24 mesi (indipendentemente dall’età anagrafica che invece contava per l’Aspi) invece che per 16 (per l’Aspi agli over 55 nel 2015). La durata massima di fruizione della Naspi scende però a 18 mesi a inizio 2017. I lavoratori stagionali, in assenza di correzioni, dovrebbero avere quindi l’indennità per un numero di mesi inferiore rispetto all’Aspi.

TETTO – La nuova Naspi prevede un tetto per la contribuzione figurativa nel periodo di fruizione della prestazione, limite che invece non era previsto per l’Aspi. Il massimale per i contributi è fissato a 1,4 volte l’importo massimo dell’Aspi (1.300 euro per il 2015) e quindi per quest’anno è a 1.820 euro. Secondo i calcoli della Fondazione studi dei consulenti del lavoro una persona che perde il lavoro con retribuzione di 4.500 euro al mese avrà accreditati solo 600,60 euro con una penalizzazione complessiva di contribuzione per un anno di sussidio di 10.612 euro. Un taglio netto che a un anno dalla pensione varrebbe 614 euro di pensione annua in meno.

DOMANDA – La domanda va presentata – entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro – in via telematica all’Inps. Il trattamento spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Per vedersi erogato l’assegno è tuttavia necessario partecipare con regolarità a: – iniziative di attivazione lavorativa;

ANTICIPO – Al lavoratore avente diritto alla nuova disoccupazione viene peraltro riconosciuta la possibilità richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato. Ciò a titolo di incentivo all’avvio di: – un’attività lavorativa autonoma; – impresa individuale; – per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Chi intendesse avvalersi della liquidazione anticipata in un’unica soluzione deve presentare all’INPS domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Pena, la decadenza dal trattamento. Parimenti, il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASPI, è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta – percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

Maggiori informazioni sono disponibili, ovviamente, presso le sedi Inps.

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