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Lavoro: ai dipendenti pubblici si applica l’art.18 per i licenziamenti. La sentenza della Cassazione

Corte di Cassazione
Corte di Cassazione

ROMA – La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, nell’affrontare l’annosa questione del nuovo articolo 18, così come riformato dalla Legge Fornero, dal Jobs Act e della sua applicazione ai dipendenti pubblici, ha fatto chiarezza, affermando il principio dell’estensione dell’articolo 18 ai licenziamenti statali. Le regole sui licenziamenti si applicano quindi anche al settore della Pubblica Amministrazione: i dipendenti pubblici possono essere reintegrati sul posto di lavoro, quando c’è una sentenza favorevole del giudice, o possono in alternativa ricevere unatutela risarcitoria (sotto forma di indennizzo). La decisione della Cassazione si schiera dunque contro l’interpretazione data dal ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia e dal ministro del Lavoro Poletti, che hanno sempre sottolineato come la riforma delle tutele contro il licenziamento illegittimo previsto dalJobs Act non riguardasse, almeno finora, il lavoro pubblico.

VICENDA – La vicenda riguarda un dirigente del Consorzio Area sviluppo industriale di Agrigento che nel 2012 era stato oggetto di licenziamento disciplinare. Licenziamento dichiarato poi nullo perché la relativa pratica era stata avviata, istruita e conclusa da un solo componente dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, che dovrebbe avere invece una composizione collegiale con tre membri. Questa circostanza basta ad annullare il provvedimento, come confermato anche nella sentenza della Cassazione: la Corte però si è pronunciata anche su un altro motivo di ricorso, quello relativo appunto all’applicabilità o meno dell’articolo 18 ai dipendenti pubblici. E la conclusione è che la norma dello Statuto dei lavoratori si applica, così come modificata nel 2012 «anche a prescindere da iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge Fornero».

LICENZIAMENTO – La Suprema Corte attraverso questa sentenza ha detto che in caso di licenziamento intimato al dipendente pubblico,senza giusta causa, deve applicarsi automaticamente la tutela reintegratoria di cui all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. I giudici di legittimità infatti ritengono che sia lo stesso Testo Unico del pubblico impiego (art. 51 del Dlgs 165/2001) a contemplare l’applicabilità dello Statuto dei Lavoratori ai lavoratori delle PA a prescindere dal numero dei dipendenti. È prevista però un’eccezione che riguarda i magistrati, i professori e i militari a cui non si applica la riforma dell’articolo 18. I giudici ritengono inoltre che il Testo Unico del pubblico impiego non contiene una disciplina derogatoria o speciale per la tutela dai licenziamenti rispetto a quella operante nel lavoro privato (Corte di Cassazione, sentenza n. 24157 del 26.11.2015).

CONTRATTO – La Corte di Cassazione ha sottolineato infine che tale estensione automatica dell’articolo 18 al pubblico impiego “contrattualizzato” viene accompagnata anche dal meccanismo del contratto a tutele crescenti, introdotto nel 2015. Gli ermellini ritengono dunque che nessuna distinzione debba esserci fra settore pubblico e privato sotto il profilo che interessa le recenti riforme in tema di licenziamenti.

Vedremo se questa pronuncia della Suprema Corte indurrà il Governo a fare un po’ di chiarezza.


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Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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