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Bollette Enel e gas: tempi e regole certe in caso di cambio di gestione o disattivazione. Le sanzioni

gas

ROMA – L’Autorità per l’Energia viene in soccorso ai consumatori che scelgono di cambiare il fornitore di gas, elettricità ecc imponendo tempi certi e regole ben definite per l’invio della fattura di chiusura da parte del gestore abbandonato, la voltura o la disattivazione della fornitura.

Questa dovrà avvenire entro 6 settimane dalla cessazione, mentre per il calcolo dei consumi, ove non sia possibile il controllo da parte degli addetti, si farà ricorso all’autolettura del cliente. Sono stabiliti sanzioni e indennizzi in caso d’inadempienza. Sono i principali interventi in tema di fatturazione di chiusura approvati dal che da giugno 2016 saranno validi per i clienti domestici e i piccoli consumatori del settore elettrico e gas, sia nel mercato libero, sia nei regimi di tutela.

FATTURE – In particolare, l’emissione delle fatture di chiusura dovrà avvenire al più tardi 8 giorni prima dallo scadere dei tempi previsti per la ricezione (6 settimane dalla cessazione della fornitura) o entro 2 giorni prima in caso di recapito della bolletta via mail o web. Per effettuare la fatturazione il venditore è obbligato a rispettare una specifica priorità nell’uso dei dati forniti dal distributore: primariamente i dati di misura effettivi, in subordine le autoletture validate e da ultimo i dati stimati dal distributore.

CONSUMI – Se non sono disponibili i consumi reali, il venditore dovrà comunque emettere una fattura basata sull’autolettura inviata dal cliente ma non ancora validata dal distributore, se comunicata, oppure basata sui consumi stimati dal venditore stesso, indicando però al cliente che la fattura potrà essere oggetto di ulteriore conguaglio quando il distributore metterà a disposizione i dati. Per limitare i casi di fatture basate su dati stimati viene poi disciplinato l’utilizzo dell’autolettura del cliente.

INDENNIZZI – L’emissione della fattura di chiusura oltre i termini previsti obbliga il venditore a riconoscere al cliente nella medesima fattura un indennizzo dai 4 euro (da 1 a 10 giorni solari di ritardo) fino a 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

Il distributore è obbligato a indennizzare, in specifiche situazioni, il cliente e il venditore per compensarli del disservizio. Il cliente ha diritto ad un ulteriore indennizzo di 35 euro nei casi in cui il distributore non metta a disposizione la lettura (dato effettivo, autolettura validata o dato stimato) funzionale alla cessazione della fornitura in tempo utile perchè il venditore possa emettere la fattura di chiusura, cioè entro 30 giorni dalla fine della fornitura.

Il venditore riceverà un indennizzo da parte del distributore nei casi di mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati di misura. Gli indennizzi sono di 4 euro in caso di ritardo di un giorno rispetto a quanto previsto, maggiorato di 0,20 euro per ciascun ulteriore giorno di ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni. C’è poi l’indennizzo già previsto per i clienti con misuratori accessibili in caso di mancato rispetto delle frequenza di raccolta delle letture gas da parte del distributore (35 euro).

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