Pensioni d’oro: i tagli non si applicano alle Casse private, l’interpretazione dell’Enpam
Da una lettura delle disposizioni approvate dal governo gialloverde si arriverebbe a una conclusione che confermerebbe l’incostituzionalità del provvedimento. Solo una parte dei pensionati sarebbe colpita dai tagli, quelli pubblici e privati gestione Inps, mentre sarebbero risparmiati gli iscritti alle Casse privatizzate (come l’Inpgi o l’Enpam) nate con il dlgs 509/1994. La legge di Bilancio 2019 ha introdotto tagli agli assegni che possono arrivare, oltre i 100mila euro, dal 15 fino al 40 per cento. «I tagli certamente non si applicano alle Casse dei professionisti – ha precisato il presidente dell’Enpam e dell’Adepp Alberto Oliveti – A questa conclusione si arriva sia con un’analisi strettamente testuale sia con una lettura costituzionalmente orientata della norma. Infatti, poiché questi accantonamenti sono destinati a creare una provvista per fronteggiare i maggiori costi dovuti a Quota 100, che è di esclusiva competenza Inps, non si vede come si potrebbero prendere legittimamente delle risorse da altre parti, alla luce della sentenza 7/2017 della Corte costituzionale».
Le decurtazioni, che dureranno cinque anni, non si applicheranno agli assegni pagati dall’Enpam, cioé alle pensioni di medici e dentisti . Da una lettura attenta della disposizione di legge si evince infatti che i tagli riguarderanno le pensioni Inps dei dipendenti pubblici e privati, degli autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti), degli iscritti ad alcune gestioni particolari (es: i lavoratori dello spettacolo) e dei contribuenti alla gestione separata.
In generale le decurtazioni colpiranno gli assegni Inps sopra i 100mila euro lordi annui, ad eccezione di quelli calcolati interamente con il contributivo. Restano salve anche le pensioni di invalidità e quelle riconosciute alle vittime del terrorismo.
L’ Articolo 1, comma 261 della legge 145 del 31 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) infatti dispone che: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un’aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.»
Secondo l’analisi fatta da Gabriele Discepoli, esperto dell’Enpam dunque si ricava che:
Il taglio SI APPLICA a:
– Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps (dipendenti privati)
– Gestioni speciali dei lavoratori autonomi Inps (cioè commercianti, artigiani, coltivatori diretti)
– forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria (cioè Fondo volo, fondo Dazieri, Lavoratori spettacolo, ecc, che sono gestiti dall’Inps)
– forme esclusive (ex Inpdap, ex Ipost, ecc)
– forme esonerative (es: le Casse previdenziali delle ex banche pubbliche)
– la gestione separata Inps (ai fini del calcolo della soglia dei 100mila euro ma probabilmente non ai fini del taglio, trattandosi di gestione esclusivamente contributiva)
Il taglio NON SI APPLICA a:
– forme integrative dell’assicurazione generale obbligatoria (Fondo esattoriali, gestito da Inps, ed ENASARCO)
– Casse dei professionisti (sia quelle privatizzate come l’Enpam, sia quelle nate private come la Cassa degli infermieri)
– fondo Clero (gestito da Inps)
E’ una lettura interessante, ma anche …interessata. Vedremo se l’argomento svolto avrà fondamento, ma sarà sicuramente oggetto di controversie, ricorsi, e sottoposizioni al giudizio della Consulta per gli evidenti profili d’incostituzionalità della disposizione citata.