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Pensione anticipata: si può andare anche con quota 94, a 59 anni d’età, in pratica riguarda solo i privati

Dopo quota 100, spunta la possibilità di andare in pensione con quota 94. Secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 10/2019 sarà possibile lasciare il lavoro anche con almeno 59 anni d’età e 35 di contributi al 31 dicembre 2018, ovvero quota 94. Ma solo se l’azienda si impegna ad assumere.

Insieme alla quota 100dunque debutta una nuova forma di esodo per la pensione, che consente di ritirarsi quando mancano al massimo tre anni al raggiungimento dei 62 anni e 38 anni di contributi: sulla prestazione di scivoloverso la quota 100, a carico dei fondi di solidarietà bilaterali, l’INPS fornisce i primi dettagli applicativi con la circolare 10/2019. Il riferimento legislativo è l’articolo 22 del dl 4/2019.Si tratta di un assegno straordinario per il sostegno al reddito destinato ai lavoratori che raggiungono i requisiti per la quota 100 entro il 31 dicembre 2021. Quindi, i lavoratori aventi diritto avevano almeno 59 anni di età e 35 di contributi allo scorso 31 dicembre 2018. La misura è finalizzata al ricambio generazionalee il comma 2 dell’articolo 22 stabilisce che la prestazione possa essere concessa solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.

Gli accordi sindacali, specifica l’INPS, per essere validi vanno depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione. In parole semplici, per ogni lavoratore al quale viene riconosciuta questa prestazione deve esserci una nuova assunzione. L’assegno straordinario viene versato anche nei tre mesi di finestra previsti fra la maturazione del diritto alla quota 100 (62 anni di età e 38 anni di contributi) e la decorrenza della pensione. Quindi, l’assegno straordinario non può essere erogato oltre il 31 marzo 2022 (riguardando lavoratori che maturano la quota 100 entro il 31 dicembre 2021). La contribuzione, invece, viene versata fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti.

Questa prestazione può essere erogata solo da Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito. Le istruzioni operative per la presentazione delle domande verranno fornite con specifico messaggio INPS.

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