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Pensioni d’oro: le regole per i tagli stabilite dall’Inps, esempi concreti

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Secondo le istruzioni diramate dall’Inps con la circolare n. , che abbiamo pubblicato, vi sono prestazioni escluse dal computo e non viene applicata nessuna decurtazione per le pensioni contributive pure.

Per calcolare il tetto dei 100mila euro, sopra il quale scatta il taglio delle pensioni d’oro stabilito dalla manovra 2019, rilevano tutti i trattamenti percepiti dalle gestioni INPS ma non gli eventuali assegni previdenziali versati da gestioni private: è una delle regole sottolineato dalla circolare applicativa62/2019sulla misura prevista dalla legge 145/2018, commi da 261 a 268, che stabilisce una decurtazione degli assegni pensionistici superiori a 100mila euro lordi con un meccanismo a scaglioniparametrato all’importo della pensione.

Ai fini del tetto su cui effettuare i calcoli valgono tutti i trattamenti liquidati dalle diverse gestioni INPS, ma la decurtazione si applica solo alle pensioni con almeno una quota retributiva. Dunque, le pensioni contributive pure restano escluse dal taglio.

Per i tagli, bisogna considerare gli importi lordi della pensione: di seguito le aliquote. 15% da 100mila a 130mila euro; 25% da 130mila a 200mila euro; 30% da 200mila a 350mila euro; 35% da 350mila a 500mila euro; 40% sopra i 500mila euro. Ma la pensione diretta non può comunque scendere sotto i 100mila euro lordi.

Ci sono una serie di prestazioni di cui non si tiene conto (quindi, non valgono ai fini del superamento del tetto):

  • pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio (articoli 42, 52 e 219 dpr 1092/1973), inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità alle mansioni (articolo 7, comma 1, lettere a, b, legge 379/1955), inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (articolo 2, comma 12, legge 335/1995);
  • trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
  • assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984;
  • pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
  • pensioni a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

Facciamo un esempio che consente di applicare tutte le regole appena esposte: pensionato titolare di tre diversi trattamenti. Uno a carico del FPLD (lavoratori dipendenti) di importo pari a 70mila euro lordi annui, uno a carico della CTPS (dipendenti dello stato) pari a 50mila euro e infine un assegno della Gestione separata di importo pari a 20mila euro. La somma è pari a 140mila euro, tetto sul quale si calcolano le decurtazioni da applicare. Il calcolo: si applica l’aliquota del 15% alla quota di importo compresa tra 100mila e 130mila euro, ottenendo 4mila 499,99. Si applica poi l’aliquota del 25% alla parte fra i per la successiva 130mila e 140mila euro: risultato, 2mila499,99.

Quindi, si ottiene un importo di riduzione totale pari a 6mila 999,98, che però deve essere parametrato ai singoli trattamenti e applicato solo a quelli a carico del FPLD e della CTPS liquidati con una quota retributiva. Quindi, il risultato sarà il seguente: si riduce di 3mila 499 euro il trattamento pensionistico a carico del FPLD e di 2mila499 euro quello a carico della CTPS. Non si applica la quota di riduzione (pari a mille euro) alla parte in gestione separata, interamente calcolata con il contributivo.

La Circolare contiene poi tutte le istruzioni contabili per gli uffici INPS.


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Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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