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Elezioni comunali, come si vota, le regole da ricordare e i documenti da presentare

Le elezioni amministrative non hanno avuto molti cambiamenti nei recenti anni, e quindi gli elettori ormai sanno benissimo come comportarsi, ma riteniamo utile riassumere nuovamente le principali indicazioni. Si vota il 26 maggio dalle 7 alle 23.

Elezioni amministrative 2019, come si vota e quali documenti servono: le elezioni amministrative sono disciplinate dal TUEL, Testo unico degli enti locali (Dlgs n. 267 del 2000) e servono ad eleggere il Sindaco e, al contempo, i componenti del Consiglio comunale.Il sistema elettorale per le amministrative cambia (come vedremo) in base al numero di abitanti del Comune in cui si vota, fino a 15.000 o superiori. In entrambi i casi, però, se nessuno dei candidati Sindaco ottiene la maggioranza dei voti, si procede al ballottaggio.

Le regole sono le stesse per tutti i comuni con più di 15 mila abitanti. La scheda elettorale è divisa in colonne che riportano i nomi dei candidati sindaco. In ciascuna colonna ci sono i simboli delle liste che sostengono quel candidato sindaco. Accanto al simbolo di ogni lista ci sono due spazi bianchi: servono per esprimere le proprie preferenze per i candidati al consiglio comunale. L’elettore può lasciarli in bianco oppure scegliere di scrivere uno o due nomi dei candidati di quella lista. Se si indicano due preferenze devono essere di genere diverso, una femmina e un maschio.

Per poter votare è necessario avere con sé la tessera elettorale. Oltre a quella, serve un documento di identità valido per essere identificati. È importante quindi controllare di essere in possesso di una tessera elettorale che abbia ancora spazi disponibili. In caso di furto, smarrimento o se gli spazi sono esauriti, è possibile rinnovarla presso gli sportelli dell’ufficio elettorale.

COME SI VOTA

Per eleggere il Sindaco e, contestualmente il Consiglio comunale, l’elettore ha tre possibilità di voto:

  • mettere una X sul simbolo della lista, assegnando così il voto anche al candidato Sindaco;
  • mettere una X solo sul nome dell’aspirante Sindaco (in questo caso nessun voto sarà assegnato alla lista);
  • mettere una X sulla lista e scrivere il cognome del candidato Consigliere che si preferisce.

Nelle elezioni amministrative, diversamente alle elezioni europee 2019, è ammesso il voto disgiunto: significa che l’elettore può barrare il nome del candidato Sindaco che preferisce e mettere una X anche su una lista che appoggia un candidato diverso.

Nei Comuni con oltre i 15 mila abitanti si può anche assegnare la doppia preferenza di genere: basta scrivere i cognomi dei due candidati di sesso diverso appartenenti alla stessa lista. Nei Comuni con oltre i 15 mila abitanti si può anche assegnare la doppia preferenza di genere: basta scrivere i cognomi dei due candidati di sesso diverso appartenenti alla stessa lista.

Le elezioni amministrative 2019 per l’elezione del Sindaco e, contestualmente, del Consiglio comunale nei Comuni fino a 15.000 abitanti avvengono con il sistema maggioritario.

Ciascun candidato Sindaco è collegato ad una lista di candidati alla carica di Consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste dei candidati deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi.

Dopo la votazione, viene eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, viene indetto il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti pur non raggiungendo la maggioranza. Se anche dopo il ballottaggio si ha una situazione di parità, viene eletto Sindaco il candidato più anziano di età.

La lista collegata al candidato Sindaco vincente ottiene due terzi dei seggi assegnati al Consiglio comunale. Se era stata ammessa e votata una singola lista verranno eletti tutti i candidati presenti nella lista ma solo se hanno ottenuto il 50% dei voti validi ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori totali.

Le elezioni amministrative per l’elezione del Sindaco e, contestualmente, del Consiglio comunale, nei Comuni con più di 15.000 abitanti avvengono a maggioranza assoluta dei voti validi, ovvero il 50% + 1.

Se nessun candidato Sindaco raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, viene indetto il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno. In caso di parità, viene eletto Sindaco il candidato che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. Se anche la cifra elettorale risulta essere la stessa, viene eletto il candidato più anziano di età.

Le liste o il gruppo di liste collegate al Sindaco eletto, se non hanno conseguito il 60% dei seggi del consiglio in primo turno ma hanno ottenuto il 40% dei voti validi, ottengono il 60% dei seggi, a meno che nessun’altra lista o gruppo di listecollegate abbiano superato il 50% dei voti validi. I seggi rimanenti vengono assegnati con il metodo proporzionale.

Nella distribuzione dei seggi non sono ammesse le liste e i gruppi di liste che hanno ottenuto meno del 3% dei voti validi in prima turnazione e che non appartengono a nessun gruppo di liste che ha superato questa soglia di sbarramento.

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