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Autovelox Firenze: la cassazione dichiara illegittima l’installazione di quello su Viale Etruria

FIRENZE – La Corte di Cassazione si è pronunciata sull’autovelox fisso di Viale Etruria – a Firenze – con la sentenza n. 16622 del 20 giugno 2019.

Aduc sottolinea che la Corte ha stabilito che il prefetto può autorizzare l’installazione di autovelox fissi solo sulle strade che hanno tutte le caratteristiche di strade urbane di scorrimento. Il decreto prefettizio deve essere adottato in presenza dei requisiti dettati dalla legge, non potendo il Prefetto fare riferimento, mediante un’iinterpretazione estensiva, a cirteri diversi da quelli previsti dal codice della strada.

La presenza di intersezioni a raso
La Cassazione chiarisce inoltre che, affinchè si possa installare un autovelox fisso, tutte le intersezioni con la strada principale devono essere semaforizzate, e cioè qualsiasi incrocio, confluenza o attraversamento tra due o più strade quindi non soltanto l’attraversamento (come, invece, rilevato dal Tribunale di Firenze nell’impugnata pronuncia), ma anche l’intersezione a “T” o ad “Y” e la semplice confluenza costituiscono ‘intersezioni.

La presenza di banchina pavimentata
La Corte ribadisce che la banchina pavimentata non è un elemento indispensabile delle strade urbane di scorrimento e deve essere sufficientemente larga, in modo da consentire ad un pedone, ad una bici o ad un auto in difficoltà di accostarsi e sostare in emergenza senza creare intralcio alla circolazione. La banchina deve avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni, tenuto conto che anche la strada urbana di scorrimento è caratterizzata da un intenso flusso stradale veicolare ininterrotto per lunghi tratti e per la quale si profila, quindi, la medesima necessità di garantire l’esistenza di fasce laterali in cui poter effettuare una sosta di emergenza o un transito pedonale. La banchina fa, dunque, parte della struttura della strada e la sua relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione assimilabili a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto anch’essa, in assenza di specifica segnalazione contraria e benché non pavimentata, deve suscitare negli utenti – per la sua apparenza esteriore – un affidamento di consistenza e sicura transitabilità.

Ne consegue che «una banchina di ridottissima larghezza – come quella insistente su “Viale Etruria” nel Comune di Firenze – non può considerarsi idonea a svolgere le riportate funzioni né, in generale, rispondente alle caratteristiche imposte dal codice della strada, ragion per cui la sua mancata conformazione a tali caratteristiche comporta l’insussistenza di un elemento essenziale per la qualificazione di una strada urbana come “strada di scorrimento».

L’irrilevanza delle caratteristiche di un tratto di strada
La Corte chiarisce infine che, affinchè su una strada possa essere installata una postazione fissa di misurazione della velocità, non è sufficiente che un “singolo tratto” di quella strada possieda le caratteristiche di strada urbana di scorrimento: «è necessario che l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce” deve interessare tutta la strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto di essa in prossimità del posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità. Pertanto […] occorre procedere alla valutazione delle caratteristiche strutturali complessive della strada lungo la quale il rilevamento sia stato autorizzato dal Prefetto, non già quelle di un uno o più tratti della stessa strada».

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