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Riforma del processo civile, le principali novità

Ministro Bonafede
Alfonso Bonafede

ROMA – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Il testo, riporta il comunicato ufficiale di Palazzo Chigi, contiene disposizioni destinate a incidereprofondamente sulla disciplina del contenzioso civile, nell’ottica della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione delle procedure, fermo restando il rispetto delle garanzie del contraddittorio.

Tra le novità più significative: la riduzione dei tempi del processo, attraverso la compressione dei termini per lo svolgimento delle varie fasi e l’obbligo, da parte del giudice, quando provvede sulle istanze istruttorie, di predisporre il calendario delle udienze nonché, per leparti, l’obbligo di deposito dei documenti e degli atti esclusivamentecon modalità telematiche. A scopi deflattivi del contenzioso, si amplia il catalogo delle controversie nelle quali è obbligatorio il preventivo tentativo di risoluzione alternativa, che viene invece escluso, quale condizione di procedibilità, in alcuni settori nei quali non ha funzionato adeguatamente (responsabilità sanitaria; contratti finanziari, bancari e assicurativi).

La semplificazione e la riduzione dei riti, con la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado nel rito monocratico e la riduzione del novero dei casi in cui la competenza è attribuita al tribunale in composizione collegiale. In coerenza con le nuove disposizioni, si dispone che anche il processo davanti al giudice di pace si svolga sul modello di quello davanti al tribunale in composizione monocratica, eliminando il tentativo obbligatorio di conciliazione. In tema di espropriazione immobiliare, si introducono nuove norme che mirano da un lato a una maggior tutela del debitore, dall’altro alla riduzione dei tempi e dei costi, a vantaggio del creditore, con la previsione che il debitore possa essere autorizzato dal giudice a vendere direttamente il bene pignorato.

Infine, particolare attenzione viene riservata dal testo al procedimento per lo scioglimento delle comunioni, che risulta oggi traquelli con durata più elevata. Poiché lo strumento della mediazione siè rivelato in questa materia particolarmente efficace, si introduce uno speciale procedimento di mediazione, che dovrà essere condotto da un mediatore, avvocato o notaio, iscritto in uno speciale elenco e si prevede che, in caso di esito negativo della mediazione, la relazione finale redatta dal mediatore sia assunta come base per il successivo procedimento contenzioso.


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Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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