Decreto conte sul coronavirus: ecco il testo, le attività consentite. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
ROMA – Il Premier Conte ha firmato il DPCM 22 MARZO 2020. che detta nuove disposizioni sul coronavirus e sostanzialmente i contenuti sono quelli che abbiamo anticipato. Il testo è adesso pubblicato anche sulla Gazzetta ufficiale
Possono rimanere aperte le attività di studi legali, ingegneria, i call center, attività finanziarie e assicurative, uffici postali, edicole, ingrosso di carta e agenzie di distribuzione di giornali, riviste e libri, gli alberghi.
Rimangono aperti anche vetrerie, fabbricazione di articoli di gomma e plastica, macchine per agricoltura, confezioni di vestiti da lavoro, meccanici, rivenditori di pezzi di ricambio per auto, i corrieri per la consegna dei pacchi, gli studi di consulenza gestionale, architettura e ingegneria, i trasporti,
La novità maggiore mi sembra quella che, all’art. 1, lette. b è riproposto il contestato divieto di spostarsi dal comune dove ci si trova ad altro comune, salvo limitate esigenze. Un testo che, a nostra conoscenza, ha già provocato la protesta e lo sconcerto non solo di cittadini, ma anche di molti sindaci che si stanno facendo interprete dei sentimenti della cittadinanza, soprattutto dei piccoli comuni del Nord, isolati.
È di 80 voci l’elenco delle attività che continueranno a rimanere aperte dopo la nuova stretta per contenere l’epidemia del Coronavirus. L’allegato al Dpcm precisa che continueranno a essere consentita anche attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini. Resteranno in funzione l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. La lista potrà essere aggiornata con decreto del Mise sentito il Mef.
Il decreto entra in vigore il 23 marzo e vale fino al 3 aprile.