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Fase2: ok visite ai parenti, no agli amici e seconde case, si attività motorie. La circolare del Viminale

Viminale

ROMA – Oltre alle Faq della Presidenza del Consiglio, in risposta alle domande dei cittadini in merito ai dubbi sorti per le confuse disposizioni e istruzioni fornite nelle migliaia di pagine di decreti, circolari e istruzioni ministeriali emanate da Giuseppi e dai suoi accoliti, adesso scende in campo il Ministero dell’interno che, con circolare firmata dal Capo di Gabinetto, prefetto Matteo Piantedosi, cerca di fornire un quadro più chiaro delle situazioni e dei comportamenti che i cittadini debbono seguire ai sensi del Dpcm 26 aprile. Vi si trovano spiegazioni in merito agli spostamenti consentiti, con riferimento anche alla definizione di congiunti, ma senza citare l’esclusione degli amici, il divieto di spostarsi da una regione all’altra, salvo che per specifiche comprovate ragioni, il divieto di assembramenti, la concessione di svolgere attività motoria e sportiva, la possibilità di svolgere cerimonie funebri, reattività produttive industriali e commerciali, regole per le attività di commercio al dettaglio, servizi di ristorazione, l’obbligo di strumenti di protezione,

Ecco, in dettaglio, le principali indicazioni, che saranno utili anche perchè, dalle foto che inseriamo nel contesto dell’articolo, la gente sembra aver capito, grazie alle contrastanti disposizioni di governo, governatori e sindaci, che ormai è tana liberi tutti:

Spostamenti

L’art. 1, comma 1. lett.a) consente, in via generale e ora in ambito regionale, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.In tale ambito il provvedimento innova la precedente normativa, prevedendo espressamente che si considerano necessari, e come tali giustificati, gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento
‘interperscnale dì almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

Con riguardo al termine “congiunti”, si evidenzia che l’ambito cui si riferisce tale espressione può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale. Alla luce dì tali riferimenti, deve ritenersi che la definizione ricomprenda i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti. Del resto, una lettura siffatta è coerente con la previsione, contenuta nello stesso d.P.C.M., alla successiva lett. i) del medesimo comma, riguardante le persone cui è consentita la partecipazione alle cerimonie funebri.

AutobusViene, invece, sancito, con la stessa norma; il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cul attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Il medesimo art. 1, comma 1, lett. a), stabilisce, infine, che è in ognì caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamentì al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di’ spostamento sopra indicati.

Le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la
condizione dichiarata. Tale indicazione sembra confermare la necessità di portarsi dietro il modulo di autocertificazione.

La lett. b) dello stesso art. 1 – rafforzando la previgente misura, consistente in una forte raccomandazione – impone ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) un vero e proprio obbligo dì rimanere presso il proprio domicìlio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Aree pubbliche e private

CaniL’art. 1, comma 1, lett.d), nel confermare il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati, conferisce al sindaco il potere di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di tale divieto.

Di particolare rilievo è la disposizione contenuta alla successiva lett. e) che rende nuovamente possibile l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, condizionandolo tuttavia al rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; anche in relazione a tali contesti è stato previsto il potere del sindaco di’ chiudere temporaneamente specifiche aree nelle quali le suddette condizioni non possano essere assicurate. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini continuano, peraltro, a rimanere chiuse.

Attività motoria e sportiva

CicliL’art. 1, comma 1, lett. f) conferma il divieto di attività ludica o ricreativa all’aperto e consente lo svolgimento di attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore (per i minori e le persone non completamente autosufficienti), purché sia rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. La norma pertanto non solo reìntroduce l’attività sportiva fra quelle consentite, ma rimuove, tanto per l’attività sportiva che per quella motorìa, il limite della prossimità alla propria abitazione.

L’ art. 1, comma 1, lett. g), allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, consente le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Paralimpico italiano e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, nel rispetto delle norme di dìstanziaménto sociale e del divieto di assembramento.

RunnerSulla base di una lettura sistematica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale, si ritiene sia comunque consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma dì assembramento.

Cerimonie funebri

L’art.1, comma 1, lett. i), innova la precedente normativa con riferimento alle cerimonie funebri. La disposizione consente lo svolgimento delle cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo dì quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro .

Attività commerciali al dettaglio

L’art. 1, comma 1, lett. z), nel confermare l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ribadisce l’esclusione da tale misura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell’allegato 1 al decreto stesso. Restano aperte, inoltre; le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie e viene ribadito l’obbligo dì garantire, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Al riguardo, si segnala che nel novero delle attività consentite è stato inserito nel suddetto allegato il ‘commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

Servizi di ristorazione

L’art. 1, comma 1, lett. aa), conferma la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuaìe che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano consentite la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che dì trasporto, nonché – ed è questa la novità introdotta – la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale dì almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, evitando, in ogni caso, assembramenti.

La circolare ministeriale ha dunque il merito di fare un po’ di chiarezza sulle confuse normative governative e sulle incerte Faq di palazzo Chigi, ma resta ancora da chiarire se si potrà finalmente fare a meno delle autocertificazioni (che sembrano confermate) e cosa s’intenda per legami affettivi stabili, precisazione importante ai fini dell’applicazione delle norme da parte degli organismi di vigilanza.

Che avranno un bel da fare nel controllare le persone che, non solo a Firenze, ma in tutt’Italia, non hanno ormai alcuna fiducia nelle istruzioni e direttive di Giuseppi e della sua costosa combriccola di 450 esperti, come è esplicitamente provato dalle foto che abbiamo inserito in quest’articolo.


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Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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