Firenze, Santo Spirito: l’ordinanza del sindaco per covid e salvaguardia della basilica
FIRENZE – Porta la data del primo maggio 2021, l’ordinanza del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che dopo gli interventi del comitato per l’ordine e la sicurezza, coordinato dalla Prefettura, e anche dopo l’appello del cardinale, Giuseppe Betori, diventa esecutivo strumento di salvaguardia per la basilica di Santo Spirito e per la piazza, sottoposta ad assembramenti rischiosi per l’emergenza covid e situazioni gravi di degrado. Le forze dell’ordine controlleranno strettamente la zona, intervenendo in maniera decisa, secondo la legge, con sanzioni nei confronti degli inadempienti. Il mdello Santo Spirito potrebbe poi essere esportato anche in altre zone di Firenze, sottoposte agli stessi problemi. Ed ecco il testo completo con le disposizioni del sindaco:
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, le cui disposizioni, in forza dell’art. 1, comma 1, del decreto legge 1° aprile 2021 , n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», sono applicabili fino al 30 aprile 2021, se non contrastanti con quelle del medesimo decreto-legge;
Visto, in particolare, l’art. 11, comma 1, del predetto d.P.C.M. 2 marzo 2021, secondo cui “Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”;
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Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. », secondo cui “Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35” (vale a dire, il suddetto d.P.C.M. 2 marzo 2021);
Visti, altresì:
– gli artt. 50, comma 5, 54, commi 4, 4-bis, e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; – l’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Viste le circolari del Gabinetto del Ministro dell’interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 6 marzo 2021 (sull’applicazione del d.P.C.M. 2 marzo 2021) e del 24 aprile 2021 prot. 0029851 (sull’applicazione della disciplina delle misure di contenimento del contagio derivante dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2021 e dalla perdurante parziale applicazione del d.P.C.M. 2 marzo 2021);
Vista la nota del Prefetto di Firenze prot. 38585 in data 9 marzo 2021, avente ad oggetto “Ordinanze di chiusura di strade o piazze nei centri urbani. Art. 1, comma 9, d.l. 16 maggio 2020, n. 33 (conv. con l. 14 luglio 2020, n. 74). Art. 11, comma 1, DPCM 2 marzo 2021”;
Viste le proprie ordinanze, con le quali, in coerenza con le indicazioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica di Firenze, nei mesi scorsi si è inteso fronteggiare il fenomeno della c.d. movida nel contesto della prevenzione e del controllo del rischio di diffusione del contagio da Covid-19, ed in particolare, in ultimo:
– l’Ordinanza n. 3 in data 4 febbraio 2021, recante “Limiti di accesso in aree a maggior rischio di assembramento”;
– l’Ordinanza n.6 in data 10 marzo 2021, recante “Ampliamento limiti di accesso in aree a maggior rischio di assembramento e divieto di sostanze alcoliche”;
– l’Ordinanza n. 21 in data 29 aprile 2021, recante “Limiti di accesso in aree a maggior rischio di assembramento”;
Viste le risultanze della seduta del Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica di Firenze in data 29 aprile 2021;
Considerato che, tra le aree oggetto delle misure limitative dell’accesso di volta in volta disposte (unitamente alle restrizioni nella vendita e nel consumo di cibi e bevande, in particolare quelle alcoliche), a seconda delle circostanze e del contesto normativo emergenziale pro-tempore vigente, con i provvedimenti suddetti, rientra, in primis, l’area intorno alla Basilica di Santo Spirito; zona che richiede misure di salvaguardia particolari, in quanto, da un lato, si è in presenza di un monumento dall’altissimo valore storico-artistico e religioso, e, dall’altro, l’area costituisce un tradizionale punto di riferimento della vita cittadina, che coinvolge forme di aggregazione sociale differenziate ed ha registrato in alcune serate la presenza contestuale nella Piazza di migliaia di persone, non di rado disturbi della quiete pubblica e finanche ripetuti atti vandalici;
Ritenuto che un simile uso della Piazza non sia più sostenibile, a causa delle prevalenti necessità di garantire la Pag. 2 di 5 ORD/2021/00020
prevenzione sanitaria ed il distanziamento sociale, evitando gli assembramenti, ancora più pressante in seguito alla riapertura delle attività commerciali, in particolare di quelle dei servizi di ristorazione al tavolo, dal 26 aprile 2021 limitati all’aperto e a partire dal 1° giugno 2021 consentiti anche al chiuso; e che, accanto a tale interesse pubblico, sussista anche quello di rendere la permanenza del libero accesso ed uso pubblico concretamente sostenibile di fronte alle contrapposte esigenze di tutela della sicurezza urbana e della salvaguardia dell’immobile vincolato e del suo valore culturale e religioso, nonché di tutela della quiete e del riposo dei cittadini residenti negli immobili circostanti;
Considerato che, nella indicata prospettiva, per l’area circostante la Basilica di Santo Spirito, è stato programmato e sta per essere attuato dal Comune di Firenze un insieme di interventi di valorizzazione del contesto urbano e delle condizioni di fruibilità in sicurezza della Piazza – comprendenti, da un lato, attività culturali idonee ad orientare i cittadini, soprattutto quelli più giovani, verso una diversa e più sostenibile fruizione dello spazio pubblico; dall’altro, l’installazione di una separazione fisica del sagrato dalla scalinata della Basilica (con delimitazione dell’area del sagrato finalizzata ad una conservazione dello stesso e delle facciate della Basilica, che sarà realizzata mediante l’inserimento di elementi di arredo in appoggio al piano del sagrato collegati tra loro con cordoni, posizionati secondo lo schema planimetrico della Basilica), previa autorizzazione della competente Soprintendenza, l’ulteriore implementazione del sistema di videosorveglianza cittadina (mediante installazione di telecamere con elevata risoluzione su Via del Presto di San Martino, in modo da garantire l’intera copertura visiva del sagrato laterale), la delimitazione con dissuasori di porzione di resede stradale su Via de’ Coverelli;
Ritenuto che, insieme a detti interventi, proattivi di un uso più consapevole e responsabile degli spazi pubblici o aperti al pubblico, l’emergenza sanitaria renda indispensabile anche l’adozione di misure più restrittive di quelle già adottate per le aree a maggior rischio di assembramento con l’ordinanza n. 21/2021 (in quanto, a maggior ragione per la zona di Santo Spirito, la dimensione del fenomeno della c.d. movida, il numero delle violazioni segnalate e sanzionate in passato, fanno presumere che in mancanza di misure ulteriori, risulterebbe difficilmente attuabile un intervento di prevenzione e controllo efficace e risolutivo), per quanto riguarda la possibilità di stazionamento e sul sagrato e l’uso ricreativo (oltre che del sagrato) della scalinata della Basilica;
Ritenuto, conseguentemente, necessario, mediante l’esercizio dei sopra richiamati poteri sindacali di disciplina degli accessi agli spazi pubblici, disporre ulteriori misure volte ad ostacolare alla radice i comportamenti contrari alle misure di prevenzione sanitaria del divieto di assembramento e del distanziamento sociale e a rendere possibile la relativa attività di prevenzione e controllo, e promuovere il monitoraggio della loro attuazione, con la partecipazione delle Istituzioni Pubbliche e Religiose competenti e di una rappresentanza dei cittadini, in vista dell’eventuale adozione di ulteriori misure contingibili ed urgenti ovvero dell’integrazione dei regolamenti comunali con disposizioni specifiche di salvaguardia dell’area di Santo Spirito;
Ritenuto, pertanto:
– di dover vietare sul sagrato della Basilica di Santo Spirito lo stazionamento ed il consumo di cibi e bevande di qualsiasi genere, consentendo il transito sul sagrato unicamente per l’accesso alla Basilica per le funzioni
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religiose e per le altre attività ivi organizzate dal Comune di Firenze e dalle Autorità religiose;
– di dover vietare sull’intera scalinata sottostante al sagrato della Basilica di Santo Spirito il consumo di cibi e bevande di qualsiasi genere.
CONSIDERATO che la presente ordinanza è stata anticipata al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Firenze, nella seduta del 29 aprile 2021, presieduta dal Prefetto di Firenze, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55 del d.P.C.M. 2 marzo 2021, nonché dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000;
ORDINA
1) A partire dal 3 maggio 2021, in tutti i giorni della settimana e senza limiti di orario:
- a) sull’intero sagrato della Basilica di Santo Spirito (sia davanti alla facciata principale sia davanti alla facciata laterale) è vietato lo stazionamento, è vietato il consumo di cibi e bevande di qualsiasi genere; il transito è consentito unicamente per l’accesso alla Basilica (fatte salve le iniziative promosse o autorizzate dal Comune di Firenze o dalle Autorità Religiose);
- b) sull’intera scalinata sottostante al sagrato della Basilica di Santo Spirito, è vietato il consumo di cibi e bevande di qualsiasi genere.
- c) resta fermo per la predetta scalinata il divieto di stazionamento, dalle 16.00 alle 22.00 di venerdì, sabato e domenica, stabilito con l’ordinanza sindacale n. 21 del 29 aprile 2021;
2) La violazione dei divieti stabiliti al punto 1) della presente ordinanza è punita, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00, nonché con le sanzioni accessorie ivi previste.
3) Il Corpo della Polizia Municipale definisce con propri provvedimenti le misure organizzative e le modalità operative necessarie a dare piena attuazione alla presente ordinanza, in coerenza alle misure concordate per la prevenzione ed il controllo degli assembramenti nell’ambito del tavolo tecnico coordinato dal Questore di Firenze.
4) Il Direttore Generale del Comune di Firenze avrà cura di raccordarsi con la Prefettura di Firenze, il Fondo Edifici Culto del Ministero dell’interno, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato e la Comunità Agostiniana di Firenze, per le opportune iniziative di rispettiva competenza atte a consentire un costante monitoraggio dell’attuazione della presente ordinarsi e sarà previsto anche il coinvolgimento dei cittadini tramite le associazioni di quartiere.
5) L’efficacia della presente ordinanza viene meno con la cessazione dello stato di emergenza relativo alla pandemia da Covid-19 ovvero, se antecedente, con la modifica dei regolamenti del Comune di Firenze mediante inserimento di disposizioni specifiche per la salvaguardia dell’area di Santo Spirito.
INFORMA
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Che la presente ordinanza si trasmette agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità ed alla Direzione Sviluppo Economico, nonché al Prefetto di Firenze ed al Questore di Firenze, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato ed alla Comunità Agostiniana di Firenze.
Che la presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa.
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.
Firenze, lí 01/05/2021
Sottoscritto digitalmente da
Sindaco
Dario Nardella
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 82/2005.