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Sicurezza urbana, non solo videosorveglianza, occorre attivare anche altri strumenti più efficaci

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

Uno dei problemi maggiori delle grandi e piccole città italiane è quello della tutela della sicurezza urbana, minacciata da ogni parte, Il Ministero dell’Interno mette sul piatto altri 27 milioni di euro per finanziare i comuni che vogliono potenziare i propri impianti di videosorveglianza cittadina a vocazione interforze. L’intervento, regolato dal decreto 9 ottobre 2021, mira a sostenere gli oneri sopportati dalle amministrazioni municipali per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza, previsti nell’ambito dei patti perla sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci. I progetti dovranno essere stati preventivamente approvati in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dal ministero. Potranno accedere al finanziamento i comuni che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano a iscrivere quelle occorrenti a garantire la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature.

Un importante incentivo predisposto dal Ministero dell’Interno, ma a nostro avviso il finanziamento della videosorveglianza è utile, ma non decisivo. Pensiamo al problema del contenimento della movida, per il quale le telecamere sono utili in via successiva per identificare che trasgredisce alle regole, ma quasi inutili in via preventiva. Ci sono molti altri strumenti che possono e debbono essere utilizzati da prefetti, questori e sindaci per migliorare non solo la situazione della sicurezza, ma anche la percezione della stessa da parte dei cittadini.

Mi sembra utile fare un riassunto della situazione normativa per comprendere meglio gli strumenti giuridici e amministrativi che le Autorità locali di sicurezza hanno ormai a disposizione.

Il D.L. 113/2018 ha istituito il Fondo per la sicurezza urbana, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni per ciascun anno 2019 e 2020 (nello stato di previsione del Ministero dell’interno). Il Fondo è destinato a concorrere al finanziamento di iniziative urgenti da parte dei comuni in materia di sicurezza urbana (art. 35-quater). Le modalità di presentazione delle richieste di accesso al fondo da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse sono stati individuati con il decreto del Ministro dell’interno 18 dicembre 2018. La legge di bilancio 2019 ha incrementato il Fondo di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 (L. 145/2018, art. 1, comma 920). Successivamente, la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, comma 540) ha incrementato per 5 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022 il Fondo per la sicurezza urbana; le nuove risorse sono destinate alla contribuzione ai comuni per iniziative contro la vendita e cessione di sostanze stupefacenti.

Il D.L. 113/2018 ha introdotto poi disposizioni di natura penale, quali:

-la previsione di sanzioni penali per l’inottemperanza al provvedimento di divieto di accesso in specifiche aree urbane, c.d. DASPO urbano (art. 21-ter), il cui ambito ambito di applicazione viene esteso ai presidi sanitari, fiere, mercati, aree di pubblici spettacoli, locali pubblici e pubblici esercizi (art. 21);
-l’inserimento nel codice penale dell’articolo 669-bis, relativo all’esercizio molesto dell’accattonaggio, che viene punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 (art. 21-quater);
-la modifica della fattispecie di impiego di minori nell’accattonaggio sanzionando anche la condotta dell’organizzazione dell’altrui accattonaggio (art. 21-quinquies);
-la punibilità a titolo di illecito penale sia del blocco stradale che dell’ostruzione o ingombro di strade ferrate, fattispecie attualmente punite come illeciti amministrativi (art. 23).

Con la stessa finalità sono introdotte disposizioni riguardanti:

– la disciplina dell’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, in particolare sanzionando non più l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, ma “l’esercizio senza autorizzazione di tale attività ed intervenendo sulle ipotesi aggravate (art. 21-sexies);
-l’aumento del contributo finanziario delle società organizzatrici di eventi calcistici per il mantenimento dell’ordine pubblico (art. 20-bis);
-la sottoscrizione di accordi tra prefetto ed organizzazioni maggiormente rappresentativi dei pubblici esercenti per prevenire illegalità o pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 21-bis);
-la disciplina delle ordinanze di ordinaria amministrazione del sindaco in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, il cui ambito di applicazione è esteso anche agli alimenti; analogo ampliamento riguarda l’ambito territoriale delle ordinanze che potranno riguardare aree cittadine interessate da fenomeni di aggregazione notturna, introducendo sanzioni nel caso di inosservanza (art. 35-ter);
-l’aumento delle risorse per l’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni: 10 milioni per il 2019; 17 milioni per il 2020; 27 milioni per il 2021; 36 milioni dal 2022 (art 35-quinquies).
Importante è la previsione del DASPO urbano, già utilizzato concretamente e proficuamente da molti questori, in merito al quale la circolare del Ministro dell’interno del 17 aprile 2019 (c.d. direttiva Zone Rosse) ha invitato i prefetti a «convocare specifiche riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel cui ambito dovrà essere avviata una previa disamina delle eventuali esigenze di tutela rafforzata di taluni luoghi del contesto urbano. All’esito di tale approfondita analisi il Comitato potrà fornire il supporto necessario a declinare una complessiva strategia di intervento che contempli anche il ricorso al potere straordinario di ordinanza, di durata temporalmente limitata, qualora l’iniziativa non sia differibile all’esercizio degli strumenti ordinari se non incorrendo in quel danno incombente che si intende scongiurare con la sollecita adozione dell’atto».

Come si può notare un complessi di disposizioni che possono consentire a prefetti, questori e sindaci un ventaglio d’interventi ampio ed efficace, con un solo rebus, l’azione della magistratura ordinaria e amministrativa che con le sue decisioni può vanificare e mettere nel nulla l’azione dura delle Forze dell’ordine che tutelano la legalità. Non è una constatazione, di oggi, da sempre le autorità di sicurezza lamentano interventi, o non interventi della magistratura, ma questo è uno dei problemi fondamentali per la nostra democrazia, che anche l’Europa ci invita a risolvere presto. Ma non sarà facile, la magistratura non permetterà facilmente che vengano abolite o diminuite le sue prerogative.


Paolo Padoin

Già Prefetto di FirenzeMail

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