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Catania: comune condannato a risarcire pedone, caduto per sporgenza marciapiede

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CATANIA – Un’importante sentenza del Tribunale costringe i Comuni a pagare per i danni subiti da pedoni infortunati in seguito a cattivo stato di manutenzione di strade e marciapiedi.

«L’utente non può essere costretto a guardare sempre dove cammina» il Comune di Catania condannato a risarcire il pedone caduto sulla sporgenza lungo il marciapiede. C’è nesso causale fra sinistro e cattivo stato di manutenzione della pavimentazione: l’ente non fornisce la prova liberatoria. Il pedone deve essere risarcito dopo la caduta sulla sporgenza metallica non segnalata dentro il marciapiede. Sussiste il nesso causale fra il sinistro e il cattivo stato di manutenzione della pavimentazione stradale: il Comune, dunque, risponde come custode della cosa perché non fornisce la prova liberatoria del caso fortuito. E ciò perché l’utente deve poter legittimamente confidare che l’ente custode mantenga il bene demaniale in condizioni consone alle caratteristiche necessarie all’uso cui è destinato. Insomma: non può essere costretto a guardare sempre e comunque a terra, a caccia di insidie sulla superficie su cui cammina».

È quanto emerge dalla sentenza 4748/21, pubblicata il 24 novembre dalla terza sezione civile del tribunale di Catania. Accolto il ricorso dell’infortunata che ha ottenuto un risarcimento di quasi 15.700 euro, praticamente la somma richiesta. Oltre al danno non patrimoniale, liquidato in base alle tabelle di Milano, alla danneggiata sono rimborsate anche le spese mediche documentate.

Pesano sulla decisione le fotografie prodotte in giudizio, ma anche il certificato del pronto soccorso e l’esito della Ctu medico legale. Nella sentenza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il giudice spiega come allo stato non c’è nessun dubbio che si configuri la responsabilità da custodia a carico del Comune: la giurisprudenza di legittimità ha superato la necessità di applicare in casi del genere i concetti di insidia e trabocchetto, che favoriscono l’amministrazione e penalizzano le vittime. Certo, al pedone si richiede una condotta diligente. E l’intensità varia se il sinistro avviene in una strada extraurbana invece che nel centro cittadino, come nella specie. Ma non può esigersi che l’utente della strada vada alla continua ricerca di difetti visibili del bene demaniale. Al Comune non resta che pagare, anche le spese della lite e della consulenza tecnica d’ufficio.


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Ezzelino da Montepulico


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