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Fisco: contributo a fondo perduto covid partite Iva, un promemoria dell’Agenzia delle entrate

ROMA – Dal sito PMI.it riprendiamo utilissime informazioni in merito al contributo a fondo perduto perequativo Covid di fine anno per imprese e Partite IVA, un promemoria ricorda che è aperta la procedura di inoltro della domanda per la fruizione del contributo, introdotto dal Decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021) integrativo dei ristori automatici Covid già erogati.

Con provvedimento del 29 novembre, sono state definite modalità, termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento del beneficio e contenuti della domanda, per la cui trasmissione c’è tempo fino al 28 dicembre 2021.

ALIQUOTE .- Si applicano cinque aliquote percentuali a seconda dei ricavi del beneficiario e della differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti.

Le percentuali, stabilite con decreto MiSE del 12 novembre 2021, sono:

30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.

CONTRIBUTO – Il contributo perequativo spetta se il risultato economico d’esercizio (non il fatturato) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il contributo non spetta se l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti è uguale o superiore alla differenza tra il risultato al 31 dicembre 2019 e quello al 31 dicembre 2020. Ad ogni modo, l’importo massimo è 150.000 euro. Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento di attività commerciali. Sono esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

DOMANDA – I richiedenti devono inviare l’istanza mediante i canali telematici dell’Agenzia, tra il 29 novembre e il 28 dicembre 2021 o tramite il servizio web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito delle Entrate a partire dal 30 novembre e sempre fino al 28 dicembre. Online anche la Guida delle Entrate al Cfp perequativo, con esempi specifici di calcolo, istruzioni e regole per l’utilizzo del contributo. L’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre.

ACCREDITO – Il contributo è erogato dall’Agenzia delle Entrate con accredito su conto corrente bancario o postale intestato al richiedente. Si può optare anche (in maniera irrevocabile) per un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

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