ISEE: ecco come cambia lo strumento per ridurre ticket sanitari e tasse universitarie. Nuovi criteri per calcolare il patrimonio
ROMA – La riforma dell’ISEE (l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) si fa desiderare. In attesa che venga pubblicato il decreto che dia piena attuazione alla riforma, anticipiamo le novità previste. In sintesi potremmo dire che viene presa in considerazione una gamma più ampia di tipologie di reddito, viene ponderata meglio la situazione patrimoniale, viene prestata maggiore attenzione alle famiglie più numerose e alle persone disabili. Vediamo in dettaglio quali sono le novità:
COME SI CALCOLA IL REDDITO: Al fine di valutare meglio l’effettiva situazione economica della famiglia, nel nuovo calcolo ISEE 2014 vengono incluse nuove forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, compresi i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero;
d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA. A tal fine, si considera la base imponibile assunta ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale;
e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU;
h) il reddito figurativo delle attività finanziarie. A tal fine si applicherà al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare (con l’esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali) il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE).
ASSEGNI – Dal valore aggregato di tutti i redditi si sottraggono gli assegni periodici corrisposti al coniuge e ai figli e si opera una discriminazione qualitativa delle diverse tipologie di reddito, prevedendo che:
– i redditi da lavoro dipendente vengono decurtati di una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro;
– le pensioni e i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari vengono decurtati di una quota analoga, fino ad un massimo di 1.000 euro;
– i redditi agrari relativi agli operatori professionali obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA vengono sottratti;
– l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può essere portato in deduzione viene aumentato da 5.165 a 7.000 euro all’anno. Tale importo viene incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.
DETRAZIONI IMMOBILI – Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta.
Per ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l’ammontare dell’eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato.
Per le case di proprietà, se è stato contratto un mutuo, non si considera l’intero valore della casa ma solo la parte che supera l’importo del mutuo residuo. Il valore della casa di abitazione non è considerato nel reddito se ha un valore ai fini IMU inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo .
LE DETRAZIONI DA PATRIMONIO MOBILIARE – Per i depositi e i conti correnti postali e bancari si dovrà considerare il maggior valore tra il saldo attivo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU e la consistenza media annua riferita a tale periodo. Tale principio trova un’eccezione nel caso di acquisti immobiliari o incrementi di altre componenti mobiliari consentendo al richiedente di considerare il saldo al 31/12 anche se inferiore alla consistenza media.
È il caso di precisare che il valore della consistenza media, per finalità di controllo, diventa un dato obbligatorio.
Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.
LE DETRAZIONI PER DISABILI : – Il nuovo ISEE tiene conto anche dei costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti, introducendo franchigie differenziate sulla base dell’entità dell’inabilità dei soggetti. Le classi individuate sono tre: disabilità media, grave e non autosufficienza. Una volta individuata la classe di appartenenza, si procede poi con un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente la persona con disabilità. Gli importi degli abbattimenti in somma fissa sono i seguenti:
– 4.000,00 euro per ogni persona con disabilità media, con un incremento fino a 5.500,00 euro se minorenne;
– 5.500,00 euro per ogni persona con disabilità grave, con un incremento fino a 7.500,00 euro se minorenne;
– 7.000,00 euro per ogni persona non autosufficiente, con un incremento fino a 9.500,00 euro se minorenne.
Le persone non autosufficienti potranno dedurre tutte le spese per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali.
Le persone con disabilità o non autosufficienti potranno invece dedurre fino a un massimo di 5.000 euro le seguenti spese, certificate a fini fiscali:
– spese sanitarie;
– spese per l’acquisto di cani guida;
– spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde;
– spese mediche e di assistenza specifica.
LA RIFORMA: Affinché il nuovo ISEE entri a regime sono necessari ulteriori passaggi: il primo è relativo all’approvazione, con provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’INPS e sentiti l’Agenzia delle Entrate e il Garante per la Protezione dei Dati Personali, del nuovo modello DSU, quello sul quale vengono inseriti i dati per il calcolo dell’ISEE. Per l’emanazione di tale provvedimento, il Decreto ha fissato 90 giorni di tempo a partire dall?8 febbraio (data di entrata in vigore del decreto). Poi, entro trenta dalla pubblicazione del modello, gli Enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate (Comuni, Università ecc.) dovranno fissare le nuove soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate di loro competenza.
Una volta completati tutti i passaggi, dall’approvazione del nuovo modello all’emanazione dei provvedimenti per l’accesso ai benefici, le DSU potranno essere rilasciate con i nuovi criteri e a quel punto sì che le prestazioni sociali agevolate richieste saranno effettivamente erogate sulla base del nuovo ISEE. Ad ogni modo, fino a quando i provvedimenti attuativi non saranno completati, le prestazioni continueranno ad essere erogate secondo la normativa ancora in vigore.