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Libretto di circolazione, la novità dal 3 novembre 2014: obblighi, quesiti, risposte. L’ultima circolare del ministero dei trasporti

un controllo della Polizia stradale
un controllo della Polizia stradale

ROMA – La semplificazione burocratica non è di questo paese, come Firenzepost ha narrato illustrando la vicenda kafkiana della circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 del Ministero dei trasporti che impone un nuovo obbligo di trascrizione per chi guida un’auto altrui.

OBBLIGO – Tale obbligo, come riferito, riguarda autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed è diretto sia alle persone giuridiche che a quelle fisiche, con l’unica esclusione dei familiari conviventi (ossia aventi la residenza nello stesso indirizzo). Per evitare di fare allarmismi e confusione, ribadiamo che la norma NON si applica quando l’auto è ad uso familiare, cioè quando l’auto è utilizzata da coniuge, figli, genitori, tra fratelli/sorelle facenti parte dello stesso nucleo familiare (si applica invece quando il figlio ad esempio lascia la casa familiare o costituisce un nuovo nucleo familiare). L’obbligo di coincidenza tra intestatario del veicolo e utilizzatore vale però per gli eredi nel caso in cui dopo la morte del proprietario vogliano continuare ad utilizzare l’auto, prima della conclusione delle pratiche per la successione. Tutti questi soggetti debbono sottostare all’obbligo di annotazione quando il veicolo è utilizzato in modo esclusivo per periodi prolungati superiori a 30 giorni. La domanda va presentata all’ufficio della motorizzazione civile e devono essere allegate alcune dichiarazioni sostitutive e l’attestazione di versamento di 16 euro sul ccp n. 4208 (imposta di bollo) e di 9 euro sul ccp n. 9001 (diritti di motorizzazione). Tutte queste avvertenze sono riportate nella citata circolare.

OBIETTIVO – Il Ministero ha anche spiegato quale sia l’obiettivo della circolare, quello di facilitare l’identificazione dei responsabili della circolazione, nei casi in cui il mezzo sia utilizzato in modo continuativo da persone diverse da quelle indicate sulla carta di circolazione. Il Ministero non lo dice, ma è chiaro che in realtà si rende così più facile ed efficace l’applicazione delle sanzioni amministrative, ad esempio nel caso in cui si debba applicare la decurtazione di punti dalla patente.

ALLARME – L’allarme suscitato è legittimo, soprattutto nel caso di privati utilizzatori. Ripetiamo che per loro non è richiesto alcun aggiornamento solo nel caso in cui l’utilizzatore del veicolo sia un familiare convivente con il proprietario. Negli altri casi, se l’uso del veicolo o del rimorchio è continuato e superiore a 30 giorni, allora scatta l’obbligo di annotazione, che è a carico di chi conduce il veicolo, con la possibilità di delegare anche il proprietario o uno studio di consulenza autorizzato.

CONSEGUENZE – Cosa deriverà dall’applicazione di questa norma? Anzitutto sembra che il Ministero stia facendo harakiri perché i suoi uffici provinciali verranno sommersi da dichiarazioni e attestazioni che dovranno essere registrate. A tal fine sarebbe necessario che gli uffici competenti precisassero meglio gli obblighi in testa ai privati, per evitare l’allarmismo e lo sgomento che si sta diffondendo fra gli utenti. I quali, non a torto, temono ulteriori complicazioni burocratiche, accompagnate da sanzioni rilevanti (da 705 a 3.526 euro).

QUESITI – Ma in proposito ci poniamo alcuni quesiti pratici, che del resto ci hanno posto i lettori. Come verrà accertato il fatto che un utente ha a disposizione un’auto di proprietà altrui per un periodo di almeno 30 giorni? La norma non precisa se i 30 giorni debbano essere consecutivi oppure anche non continuativi, ma l’utilizzo del termine ‘periodo’ legittimerebbe l’interpretazione dell’utilizzo continuativo in quanto l’utilizzo sporadico del veicolo non determinerebbe l’esistenza di un periodo. Questa tesi è stata confermata da una seconda circolare, contenente alcuni chiarimenti soprattutto in tema di procedure e di moduli per gli uffici, emanata il 27 ottobre dal Ministero.

UTILIZZO – Ma in tal caso con quali modalità è verificabile questo utilizzo continuativo? Anche a fronte di una verifica l’utente potrebbe affermare che non vi è un utilizzo continuativo e quindi uno stesso soggetto in relazione ad uno stesso veicolo dovrebbe essere sottoposto a verifiche multiple in tempi brevi al fine di poter contestare la violazione della mancata comunicazione.

INFORMAZIONE – L’informazione agli utenti da parte delle autorità è stata quasi inesistente. se non fosse per il tam tam su internet e per le informazioni giornalistiche il pubblico sarebbe all’oscuro del contenuto della circolare, diramata a solo uso e consumo degli uffici.

NUOVA CIRCOLARE – Il Ministero dei Trasporti, come accennato, ha emanato la preannunciata circolare di chiarimenti, che però ha fornito lumi solo agli uffici e agli intermediari, e non ai dubbi dei cittadini che abbiamo elencato. Quindi nel caso in cui vi sia incertezza sul fatto o sulla decorrenza dei 30 giorni, immaginiamo però quale sarà la soluzione del Ministero. L’abitudine dei nostri burocrati in questi casi è improntata all’inversione dell’onere della prova. Toccherà all’utente dimostrare di non essere un utilizzatore da oltre 30 giorni di un veicolo non proprio. Si determinerebbe così un intollerabile aggravio delle vessazioni delle burocrazia nei confronti dei cittadini, nonostante i grandi proclami di riforma di Renzi, per ora soltanto a parole. Per fortuna è intervenuta una successiva circolare del Ministero dell’Interno, diretta agli organi accertatori, che ha chiarito questo dubbio: in questo caso il cittadino non ha l’onere della prova.

Allegata:circolare mit(del 10 luglio 2014)

Circolare mit1(del 27 ottobre 2014)

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