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Pensioni: ecco come riscattare gli anni di laurea

«Laureata e adesso»?Chi ha frequentato un corso legale di laurea e ha conseguito il relativo titolo di studio può chiedere il riscatto degli anni universitari, facendoli valere come effettivi anni di contribuzione, utili per il raggiungimento dell’anzianità contributiva. Vediamo quindi quali sono i corsi di laurea ammessi al riscatto, come viene calcolato l’importo da versare, qual è lo sgravio fiscale collegato e come presentare la domanda di riscatto.

CORSI DI LAUREA: Sono ammessi al riscatto:
– diplomi universitari (di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3);
– diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a 4 e non superiore a 6 anni);
– diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni;
– dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
– titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
Anche i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale rientrano tra i titoli di studio riscattabili a fini pensionistici, ma a condizione che siano stati attivati a partire dall’anno accademico 2005/2006 e che permettano il conseguimento del diploma accademico di primo livello e/o di secondo livello, del diploma di specializzazione e di quello accademico di formazione alla ricerca.

CORSI DI LAUREA NON AMMESSI AL RISCATTO. Non sono ammessi al riscatto invece:
– periodi di iscrizione fuori corso;
– periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997.
Inoltre, a partire dal 12 luglio 1997, è possibile chiedere il riscatto anche di due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data

CALCOLO -Dato che il riscatto degli anni di laurea comporta un onere finanziario spesso rilevante, molti lavoratori si chiedono se valga effettivamente la pena sostenerlo. Per valutare la convenienza o meno del riscatto è utile innanzitutto conoscere l’ammontare totale del versamento, calcolando il cosiddetto onere del riscatto.
Per calcolare l’onere da riscatto è necessario tenere conto della modalità di liquidazione della pensione, ovvero con il sistema retributivo o con quello contributivo a seconda della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

Ecco qui di seguito le due diverse modalità di calcolo:
– periodi riscattabili fino al 31 dicembre 1995: l’onere si calcola con i criteri della riserva matematica e dipende da fattori variabili come l’età, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni dal lavoratore. Se l’anzianità contributiva è pari o superiore a 18 anni entro la medesima data, si accede al calcolo della pensione con il sistema retributivo e quindi tale calcolo verrà applicato anche per l’onere da riscatto.
– periodi riscattabili dopo il 31 dicembre 1995: l’onere di riscatto si calcola con il metodo contributivo applicando l’aliquota in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto e nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto della laurea.

IRPEF – Oltre all’onere, un altro elemento utile ai fini della valutazione della convenienza o meno del riscatto è dato dallo sgravio fiscale che ne deriva. Il contributo pagato rientra tra le detrazioni fiscali Irpef nella misura del 19%.

DOMANDA – Per presentare la domanda di riscatto è necessario collegarsi al sito dell’INPS, muniti di PIN dispositivo, e accedere alla sezione “Servizi online”. La domanda dovrà essere corredata dal certificato rilasciato dall’Università che attesta il conseguimento del diploma, gli anni accademici durante i quali è stata frequentata la facoltà, gli eventuali anni fuori corso e la durata del corso legale di laurea. Sarà poi compito dell’INPS comunicare al lavoratore l’esito della richiesta.

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